DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1999, n. 394

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-11-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/2023)
Testo in vigore dal: 25-2-2005
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3
                    Comunicazioni allo straniero

  1.  Le  comunicazioni  dei provvedimenti dell'autorita' giudiziaria
relative  ai  procedimenti giurisdizionali previsti dal testo unico e
dal presente regolamento sono effettuate con avviso di cancelleria al
difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.
  2.  Le  comunicazioni  dei  provvedimenti concernenti gli stranieri
diversi  da  quelli  indicati  nel  comma  1,  emanati  dal  Ministro
dell'interno,  dai  prefetti,  dai questori o dagli organi di polizia
sono effettuate a mezzo di ufficiali od agenti di pubblica sicurezza,
con  le  modalita'  di  cui  al  comma  3  o  quando  la  persona  e'
irreperibile, mediante notificazione effettuata nell'ultimo domicilio
conosciuto.
  ((3.  Il  provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di
espulsione,  il  provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di
soggiorno,   quello  di  rifiuto  della  conversione  del  titolo  di
soggiorno,  la  revoca  od  il  rifiuto della carta di soggiorno sono
comunicati   allo  straniero  mediante  consegna  a  mani  proprie  o
notificazione   del  provvedimento  scritto  e  motivato,  contenente
l'indicazione  delle  eventuali modalita' di impugnazione, effettuata
con  modalita'  tali  da  assicurare  la  riservatezza  del contenuto
dell'atto.  Se  lo  straniero  non  comprende  la lingua italiana, il
provvedimento  deve  essere  accompagnato  da  una  sintesi  del  suo
contenuto,   anche   mediante   appositi  formulari  sufficientemente
dettagliati,  nella  lingua  a  lui  comprensibile  o, se cio' non e'
possibile  per  indisponibilita'  di personale idoneo alla traduzione
del  provvedimento  in  tale  lingua,  in  una  delle lingue inglese,
francese    o    spagnola,    secondo    la    preferenza    indicata
dall'interessato.))
  4.  Nel provvedimento di espulsione e nella sintesi di cui al comma
3, lo straniero e' altresi' informato del diritto di essere assistito
da  un difensore di Fiducia, con ammissione, qualora (le sussistano i
presupposti, al gratuito patrocinio a spese dello Stato a norma della
legge  30  luglio  1990, n. 217, ((e successive modificazioni,))ed e'
avvisato che, in mancanza di difensore di fiducia, sara' assistito da
un  difensore  di  ufficio  designato dal giudice tra quelli iscritti
nella  tabella  di  cui  all'articolo  29  del decreto legislativo 28
luglio   1989,   n.  271,  e  che  le  comunicazioni  dei  successivi
provvedimenti  giurisdizionali  saranno  effettuate  con  l'avviso di
cancelleria   al  difensore  nominato  dallo  straniero  o  a  quello
incaricato di ufficio.