DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1999, n. 394

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-11-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/2023)
Testo in vigore dal: 30-12-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
              Rapporti con la pubblica amministrazione 
 
  1.  I  cittadini  stranieri  regolarmente  soggiornanti  in  Italia
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di  cui  all'articolo
46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445,  limitatamente  agli   stati,   fatti   e   qualita'   personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici  o  privati
italiani. (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12) (15)  (17)  (19)  (20)  (21)
(22) (24) ((27)) 
  2. Gli  stati,  fatti,  e  qualita'  personali  diversi  da  quelli
indicati  nel  comma  1,  sono  documentati  mediante  certificati  o
attestazioni  rilasciati  dalla  competente  autorita'  dello   Stato
estero,  legalizzati  ai  sensi  dell'articolo  49  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200,  dalle  autorita'
consolari italiane e corredati di traduzione in lingua  italiana,  di
cui   l'autorita'   consolare   italiana   attesta   la   conformita'
all'originale. Sono fatte salve  le  diverse  disposizioni  contenute
nelle   convenzioni   internazionali   in   vigore   per    l'Italia.
L'interessato deve essere informato  che  la  produzione  di  atti  o
documenti non veritieri e' prevista come reato dalla legge italiana e
determina gli effetti di cui  all'articolo  4,  comma  2,  del  testo
unico. 
  2-bis. Ove gli stati, fatti e qualita' personali di cui al comma  1
non possono essere documentati mediante  certificati  o  attestazioni
rilasciati  da  competenti  autorita'  straniere,  in  ragione  della
mancanza   di   una   autorita'   riconosciuta   o   della   presunta
inaffidabilita'  dei  documenti,  rilasciati  dall'autorita'  locale,
rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale,  ai
sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003,  le
rappresentanze diplomatiche o consolari  provvedono  al  rilascio  di
certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del  Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base  delle  verifiche
ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con  modificazioni  dalla
L. 4 aprile 2012, n. 35, ha disposto (con l'art. 17, comma  4-quater)
che "Le disposizioni  di  cui  ai  commi  4-bis  e  4-ter  acquistano
efficacia a far data dal 1º gennaio 2013". 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228, nel  modificare  l'art.  17,  comma
4-quater,  del  D.L.  9  febbraio  2012,   n.   5,   convertito   con
modificazioni dalla L. 4 aprile  2012,  n.  35,  ha  conseguentemente
disposto (con l'art. 1, comma 388) che  le  disposizioni  di  cui  al
comma 1 del presente articolo decorrono dal 30 giugno 2013. 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il  D.P.C.M.  26  giugno  2013  (in  G.U.  3/8/2013,  n.  181)  nel
modificare l'art. 17, comma 4-quater del D.L. 9 febbraio 2012,  n.  5
convertito con modificazioni  dalla  L.  4  aprile  2012,  n.  35  ha
conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che  le
disposizioni di cui al  comma  1  del  presente  articolo  acquistano
efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2013. 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  1,  comma  2)  che  la  presente
modifica ha effetto a decorrere dal 1 luglio 2013. 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con  modificazioni  dalla
L. 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dal D.L. 30  dicembre  2013,
n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15
ha disposto (con l'art. 17, comma 4-quater) che "Le  disposizioni  di
cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a  far  data  dal  30
giugno 2014". 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con  modificazioni  dalla
L. 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dal D.L. 22 agosto 2014,  n.
119, convertito con modificazioni dalla L. 17 ottobre 2014,  n.  146,
ha disposto (con l'art. 17, comma 4-quater) che "Le  disposizioni  di
cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a  far  data  dal  30
giugno 2015". 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con  modificazioni  dalla
L. 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dal D.L. 31  dicembre  2014,
n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11
ha disposto (con l'art. 17, comma 4-quater) che  le  disposizioni  di
cui al comma 1 acquistano efficacia a far data dal 31 dicembre 2015. 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con  modificazioni  dalla
L. 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dal D.L. 30  dicembre  2015,
n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21
ha disposto (con l'art. 17, comma 4-quater) che  le  disposizioni  di
cui al comma 1 acquistano efficacia a far data dal 31 dicembre 2016. 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con  modificazioni  dalla
L. 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dal D.L. 30  dicembre  2016,
n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27  febbraio  2017,  n.
19, ha disposto (con l'art. 17, comma 4-quater) che  le  disposizioni
di cui al comma 1 del presente articolo acquistano  efficacia  a  far
data dal 31 dicembre 2017. 
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AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con  modificazioni  dalla
L. 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dalla L. 27  dicembre  2017,
n.  205,  ha  disposto  (con  l'art.  17,  comma  4-quater)  che   le
disposizioni di cui al  comma  1  del  presente  articolo  acquistano
efficacia a far data dal 31 dicembre 2018. 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con  modificazioni  dalla
L. 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dalla L. 30  dicembre  2018,
n.  145,  ha  disposto  (con  l'art.  17,  comma  4-quater)  che  "Le
disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far
data dal 31 dicembre 2019". 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con  modificazioni  dalla
L. 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dal D.L. 30  dicembre  2019,
n.  162,  ha  disposto  (con  l'art.  17,  comma  4-quater)  che  "Le
disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far
data dal 31 dicembre 2020". 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con  modificazioni  dalla
L. 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dal D.L. 31  dicembre  2020,
n.  183,  ha  disposto  (con  l'art.  17,  comma  4-quater)  che  "Le
disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far
data dal 31 dicembre 2021". 
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AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con  modificazioni  dalla
L. 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dal D.L. 30  dicembre  2021,
n.  228,  ha  disposto  (con  l'art.  17,  comma  4-quater)  che  "Le
disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far
data dal 30 giugno 2022". 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con  modificazioni  dalla
L. 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022,  n.
36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n.  79,  ha
disposto (con l'art. 17, comma 4-quater) che "Le disposizioni di  cui
ai commi 4-bis e  4-ter  acquistano  efficacia  a  far  data  dal  30
dicembre 2022". 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con  modificazioni  dalla
L. 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dal D.L. 29  dicembre  2022,
n.  198,  ha  disposto  (con  l'art.  17,  comma  4-quater)  che  "Le
disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far
data dal 31 dicembre 2023".