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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1999, n. 394

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-11-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal:  31-12-2023
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

Rapporti con la pubblica amministrazione
1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12) (15) (17) (19) (20) (21) (22) (24) (27)
((30))
2. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzati ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l'autorità consolare italiana attesta la conformità all'originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.
L'interessato deve essere informato che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico.
2-bis. Ove gli stati, fatti e qualità personali di cui al comma 1 non possono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti, rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati.

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, ha disposto (con l'art. 17, comma 4-quater) che "Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 1º gennaio 2013".
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AGGIORNAMENTO (6)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228, nel modificare l'art. 17, comma 4-quater, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 388) che le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo decorrono dal 30 giugno 2013.
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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.P.C.M. 26 giugno 2013 (in G.U. 3/8/2013, n. 181) nel modificare l'art. 17, comma 4-quater del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2013.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 luglio 2013.
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AGGIORNAMENTO (8)

Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 ha disposto (con l'art. 17, comma 4-quater) che "Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 30 giugno 2014".
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AGGIORNAMENTO (10)

Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dal D.L. 22 agosto 2014, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 ottobre 2014, n. 146, ha disposto (con l'art. 17, comma 4-quater) che "Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 30 giugno 2015".
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AGGIORNAMENTO (11)

Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 ha disposto (con l'art. 17, comma 4-quater) che le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a far data dal 31 dicembre 2015.
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AGGIORNAMENTO (12)

Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 ha disposto (con l'art. 17, comma 4-quater) che le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a far data dal 31 dicembre 2016.
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AGGIORNAMENTO (15)

Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art. 17, comma 4-quater) che le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo acquistano efficacia a far data dal 31 dicembre 2017.
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AGGIORNAMENTO (17)

Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 17, comma 4-quater) che le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo acquistano efficacia a far data dal 31 dicembre 2018.
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AGGIORNAMENTO (19)

Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 17, comma 4-quater) che "Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 31 dicembre 2019".
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AGGIORNAMENTO (20)

Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, ha disposto (con l'art. 17, comma 4-quater) che "Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 31 dicembre 2020".
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AGGIORNAMENTO (21)

Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, ha disposto (con l'art. 17, comma 4-quater) che "Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 31 dicembre 2021".
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AGGIORNAMENTO (22)

Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, ha disposto (con l'art. 17, comma 4-quater) che "Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 30 giugno 2022".
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AGGIORNAMENTO (24)

Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, ha disposto (con l'art. 17, comma 4-quater) che "Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 30 dicembre 2022".
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AGGIORNAMENTO (27)

Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, ha disposto (con l'art. 17, comma 4-quater) che "Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 31 dicembre 2023".
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AGGIORNAMENTO (30)

Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2023 n. 215, ha disposto (con l'art. 17, comma 4-quater) che "Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 31 dicembre 2024".