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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 luglio 1999, n. 349

Regolamento recante norme per la gestione ed il funzionamento del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-10-1999
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Testo in vigore dal:  26-10-1999

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DELEGATO PER IL TURISMO
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, recante attuazione della direttiva n. 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso";
Visto in particolare, l'articolo 21, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 111/1995 con il quale è stabilito che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, saranno emanate le norme regolamentari per la gestione ed il funzionamento del Fondo di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico;
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1998 di delega al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la materia del turismo;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 7 giugno 1999;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi del menzionato articolo 17 della legge n. 400/1998 con nota 16769ZH3C-2 dell'8 luglio 1999;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Competenze e ambito di applicazione
1. Al Dipartimento del turismo è affidata la gestione del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico istituito dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 111/1995, di seguito denominato Fondo.
2. Compito del Fondo è quello di:
a) assicurare al consumatore il rimborso del prezzo versato sia in caso di fallimento del venditore o dell'organizzatore, che in caso di accertata insolvenza degli stessi soggetti, tale da non consentire, in tutto o in parte, l'osservanza degli obblighi contrattuali assunti;
b) organizzare il rimpatrio del turista in viaggio all'estero nel caso in cui si verificano le circostanze di cui al punto a);
c) assicurare la fornitura di un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno all'organizzatore.
3. Il Fondo interviene esclusivamente nei casi in cui il pacchetto turistico è stato venduto od offerto in vendita con contratto stipulato nel territorio nazionale dall'organizzatore o dal venditore in possesso di regolare autorizzazione.
4. Al fine di assicurare al comitato di gestione di cui all'articolo 2 un'immediata disponibilita economica, il Dipartimento del turismo stipula con un Istituto di credito - da individuare con procedura ad evidenza pubblica - un'apposita convenzione della durata triennale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, recante "Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti ''tutto compresò'":
"Art. 21 (Fondo di garanzia). - 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - rubrica 43 relativa alle spese per il turismo e lo spettacolo - un Fondo nazionale di garanzia per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.
2. Il Fondo è alimentato annualmente da una quota pari allo 0,5% dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'art. 20 che è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al Fondo di cui al comma 1.
3. Il Fondo interviene, per le finalità di cui al comma 1, nei limiti dell'importo corrispondente alla quota così come determinata ai sensi del comma 2.
4 Il Fondo potrà avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.
5. Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto verranno determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, reca: "Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private".
- Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 21 del decreto legislativo n. 111 del 1995 si veda nelle note alle premesse.