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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1999, n. 275

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 25/8/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2015)
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  • Articoli
  • Istituzioni scolastiche nel quadro dell'autonomia
    CAPO I
    DEFINIZIONI E OGGETTO
  • 1
  • 2
  • Istituzioni scolastiche nel quadro dell'autonomia
    CAPO II
    AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA, DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E
    SVILUPPO
  • 3
  • orig.
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Istituzioni scolastiche nel quadro dell'autonomia
    CAPO III
    CURRICOLO NELL'AUTONOMIA
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • Istituzioni scolastiche nel quadro dell'autonomia
    CAPO IV
    DISCIPLINA TRANSITORIA
  • 12
  • orig.
  • 13
  • Funzioni amministrative e gestione del servizio di istruzione
    CAPO I
    ATTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI
  • 14
  • orig.
  • 15
  • 16
  • Disposizioni finali
    CAPO I
    ABROGAZIONI
  • 17
Testo in vigore dal:  25-8-1999

Art. 11

(Iniziative finalizzate all'innovazione)
1. Il Ministro della pubblica istruzione, anche su proposta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, del Servizio nazionale per la qualità dell'istruzione, di una o più istituzioni scolastiche, di uno o più Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, di una o più, Regioni o enti locali, promuove, eventualmente sostenendoli con appositi finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio, progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento. Riconosce altresì progetti di iniziative innovative delle singole istituzioni scolastiche riguardanti gli ordinamenti degli studi quali disciplinati ai sensi dell'articolo 8. Sui progetti esprime il proprio parere il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
2. I progetti devono avere una durata predefinita e devono indicare con chiarezza gli obiettivi; quelli attuati devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla base dei quali possono essere definiti nuovi curricoli e nuove scansioni degli ordinamenti degli studi, con le procedure di cui all'articolo 8. Possono anche essere riconosciute istituzioni scolastiche che si caratterizzano per l'innovazione nella didattica e nell'organizzazione.
3. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere elaborate e attuate anche nel quadro di accordi adottati a norma dell'articolo 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. È riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, secondo criteri di corrispondenza fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione che promuove o riconosce le iniziative stesse.
5. Sono fatte salve, fermo restando il potere di revoca dei relativi decreti, le specificità ordinamentali e organizzative delle scuole riconosciute ai sensi dell'articolo 278, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662:
"Art. 2 (Misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno dell'occupazione e dello sviluppo). (Omissis).
203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi così definiti:
a) "Programmazione negoziata", come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza;
b) "Intesa istituzionale di programma", come tale intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati.
La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di più amministrazioni dello Stato, nonché di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, può attuarsi secondo le procedure e modalità previste dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
c) "Accordo di programma quadro", come tale intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le attività e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalità di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attività ed interventi, 3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonché del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attività posti in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f), gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, salve restando le esigenze di concorrenzialità e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera f), determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici già previsti dall'art. 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) "Patto territoriale", come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale;
e) "Contratto di programma", come tale intendendosi il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata;
f) "Contratto di area", come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052 / 88, nonché delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di più rapida attivazione di investimenti di disponibilità di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, comma 9, lettera c), del decreto- legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
204. Agli interventi di cui alle lettere d) e f) dei comma 203 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla lettera c) del medesimo comma 203.
205. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con deliberazione adottata su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, approva le intese istituzionali di programma.
206. Il CIPE, con le procedure di cui al comma 205 e sentite le Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, delibera le modalità di approvazione dei contratti di programma, dei patti territoriali e dei contratti di area e gli eventuali finanziamenti limitatamente ai territori delle aree depresse; può definire altresì ulteriori tipologie della contrattazione programmata disciplinandone le modalità di proposta, di approvazione, di attuazione, di verifica e controllo.
207. In sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse, il CIPE determina le quote da riservare per i contratti di area e per i patti territoriali ed integra la disciplina stabilita dai commi da 203 a 214 del presente articolo ai fini della relativa attuazione. Le predette somme, da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, sono trasferite alla Cassa depositi e prestiti, che provvede ai relativi pagamenti in favore dei beneficiari. Al medesimo capitolo fanno carico anche gli importi da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti a titolo di commissione per il servizio reso ovvero a titolo di interesse sulle eventuali anticipazioni effettuate.
208. Il CIPE, nel rispetto degli indirizzi concordati con l'Unione europea, con deliberazione adottata su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari reso nel termine di quindici giorni dall'assegnazione della proposta: a) individua le aree situate nel territorio di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, interessate da contratti d'area o da patti territoriali, nelle quali sono concesse agevolazioni fiscali dirette ad attrarre investimenti in attività produttive e a favorire lo sviluppo delle stesse attività. Le aree sono individuate in numero e in modo tale da perseguire la crescita omogenea dell'intero territorio di cui all'obiettivo, tenendo conto della rispondenza alle finalità della dotazione infrastrutturale; b) definisce le attività ammesse alla incentivazione fiscale anche sulla base del criterio di evitare l'insorgere di nuovi squilibri interregionali e infraregionali; c) determina le intensità delle agevolazioni nei limiti temporali e quantitativi concordati con l'Unione europea, in misura decrescente nel tempo e comunque inizialmente non superiore al 50 per cento delle imposte sui redditi e altresì stabilisce, ove necessario, le compensazioni anche parziali per le minori entrate regionali; d) stabilisce le condizioni e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma ed in particolare per l'approvazione e per la fruizione delle agevolazioni, favorendo la massima celerità delle relative procedure in relazione alle caratteristiche degli investimenti ammissibili; e) individua le amministrazioni competenti a svolgere l'attività di istruttoria tecnico-economica dei progetti di investimento e quella di monitoraggio e verifica dell'attuazione dei progetti e dell'attività delle imprese per il periodo di fruizione delle agevolazioni, anche ai fini dell'eventuale revoca delle agevolazioni stesse.
209. Il comma 1, lettere b), c), d), e), e-bis), e il comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, come modificato dall'art. 8 del decreto- legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono abrogati. Restano in vigore le delibere del CIPE di disciplina della programmazione negoziata salvo delibere modificative da adottarsi dal CIPE con le modalità del comma 207.
210. Per le iniziative produttive intraprese nei territori di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è riconosciuto, per l'anno di inizio di attività e per i due successivi, un credito di imposta pari, per ciascun anno, al 50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi riferibili proporzionalmente al reddito di impresa o derivante dall'esercizio di arti o professioni dell'anno cui compete; il credito è utilizzato per il versamento della detta imposta e non può essere superiore, per ciascun anno, a lire 5 milioni. Per le stesse iniziative è concessa per i medesimi periodi di imposta la riduzione al 50 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive; la riduzione non può essere superiore a 5 milioni dell'imposta dovuta per ciascun anno.
Per le iniziative produttive intraprese nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, le predette disposizioni si applicano per l'anno di inizio di attività e per i cinque successivi.
211. Le agevolazioni previste dal comma 210 si applicano ai soggetti che: a) avendo età inferiore a 32 anni presentano per la prima volta la dichiarazione di inizio dell'attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; b) fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità; c) sono disoccupati ai sensi dell'art. 25, comma 5. lettere a) e b), della legge 23 luglio 1991, n. 223; d) sono portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; e) iniziano un'attività nel campo dell'efficienza energetica e della promozione di fonti rinnovabili di energia o assimilate di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, nel campo della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti, nel campo del risanamento idrogeologico del territorio o, comunque, per il ripristino ambientale, e nel campo della progettazione e attuazione di interventi per la riqualificazione, la manutenzione o il restauro dei centri storici per la produzione di beni ai quali è assegnato il marchio di qualità ecologica di cui al Regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992.
212. Le disposizioni del comma 210 si applicano anche alle iniziative produttive intraprese in forma associata ai sensi dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle aziende coniugali non gestite in forma societaria, a condizione che tutti i soggetti appartenenti alle stesse abbiano i requisiti indicati nel comma 211. Il credito di imposta di cui al comma 210 è elevato a lire 7 milioni; l'importo non utilizzato dai soggetti di cui al citato art. 5, è attribuito, in misura non eccedente lire 5 milioni, ai soci o, associati in quote proporzionali alla loro partecipazione agli utili; per le aziende coniugali non gestite in forma societaria il credito di imposta è attribuito in quote di uguale importo a ciascuno dei coniugi.
213. Le disposizioni del comma 210 non si applicano ai soggetti di cui all'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi né per i settori esclusi di cui alla Comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96 / C 68 / 06 e le agevolazioni ivi previste non sono cumulabili con altri benefici accordati ai sensi della predetta Comunicazione.
214. Le disposizioni di cui ai commi da 203 a 214 del presente articolo sono attuate a valere sulle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse.
215. Con decorrenza dal 1 gennaio 1997 cessa di avere efficacia la disciplina prevista dall'art. 49, comma 3, secondo periodo, della legge 9 marzo 1989, n. 88. A far tempo da tale data la classificazione dei datori di lavoro deve essere effettuata esclusivamente sulla base dei criteri di inquadramento stabiliti dal predetto art. 49.
Restano comunque validi gli inquadramenti derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti di aggregazione emanati ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. Per le aziende inquadrate nel ramo industria anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 è fatta salva la possibilità di mantenere, per il personale dirigente già iscritto all'INPDAI, l'iscrizione presso l'ente stesso. Con la medesima decorrenza, è elevata di 0,3 punti percentuali l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta dagli iscritti alla gestione di cui all'art. 34 della legge n. 88 del 1989.
216. All'art. 14, comma 1, nella linea, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le parole: "le cooperative appartenenti al settore di produzione e lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "le cooperative, ivi comprese le piccole società cooperative, appartenenti al settore di produzione e lavoro".
217. Le cooperative sociali che associno anche lavoratori dotati dei requisiti di cui all'art. 14, comma 1, lettera a) della legge 27 febbraio 1985, n. 49, possono accedere ai benefici della legge stessa. La partecipazione prevista dall'art. 17 della citata legge 27 febbraio 1985, n. 49, sarà commisurata, nei limiti previsti dai commi 3 e 5, al capitale sottoscritto da tali soci lavoratori.
218. Le società finanziarie costituite ai sensi dell'art.16 della legge 27 febbraio 1985, n.49, per svolgere attività di promozione delle finalità della legge medesima e di sensibilizzazione alla salvaguardia dell'occupazione attraverso la costituzione di cooperative di produzione e lavoro ai sensi dell'art. 14 della legge 27 febbraio 1985, n.49, sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alla remunerazione delle attività svolte sulla base di dette convenzioni sono destinati, a valere sulla attuale consistenza del Fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione di cui all'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, un miliardo per l'anno 1997 e due miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
219. All'art. 17, comma 1, primo periodo, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le parole: "per la durata di quattro anni" e la parola: "speciale", sono soppresse.
220. Al comma 2 dell'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, dopo la parola: "partecipino" sono inserite le seguenti: "anche con le modalità previste dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59".
221. (Omissis).
222. Al fondo previsto dall'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono conferite le somme di lire 30 miliardi per l'anno 1995 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
223. Tra i soggetti di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono compresi i lavoratori dipendenti da enti di diritto pubblico adibiti ad attività che il rispettivo ente di appartenenza intende affidare a soggetti privati per il conseguimento dei propri scopi istituzionali, nonché i lavoratori già impegnati in lavori socialmente utili ai sensi della normativa vigente.
224. All'onere derivante dai commi da 216 a 223 del presente articolo e dall'art. 9-septies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, pari a lire 60 miliardi per l'anno 1995, a lire 100 miliardi per l'anno 1996 e a lire 50 miliardi per l'anno 1997, si provvede: quanto a lire 60 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli delle amministrazioni interessate; quanto a lire 100 miliardi per l'anno 1996 a carico degli stanziamenti iscritti sui capitoli 7828 e 7830 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996 ciascuno per lire 50 miliardi; quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1997 a carico dello stanziamento iscritto al medesimo capitolo 7828".
- Si riporta il testo dell'art. 278, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:
"5. Il Ministro può anche riconoscere con proprio decreto, sentiti l'istituto regionale competente e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, il carattere di scuola sperimentale a plessi, circoli o istituti che per almeno un quinquennio abbiano attuato validi programmi di sperimentazione. Per ciascuna scuola sperimentale il decreto stabilisce l'ambito di autonomia delle strutture e degli ordinamenti e le modalità per il reperimento e l'utilizzazione del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario".