DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1999, n. 558

Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonche' per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attivita' e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attivita' soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

note: Entrata in vigore del decreto: 6-12-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/2012)
Testo in vigore dal: 19-12-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
    Iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese 
  1. Sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese
gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile,
i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 dello  stesso  codice
((, gli  imprenditori  ittici  di  cui  all'articolo  4  del  decreto
legislativo 9 gennaio 2012,  n.  4,))  e  le  societa'  semplici.  Le
persone fisiche, le societa' e i consorzi iscritti negli albi di  cui
alla legge 8 agosto  1985,  n.  443,  sono  annotati  nella  medesima
sezione speciale. 
  2. Dalla data di entrata in vigore del presente  regolamento,  ogni
riferimento alle sezioni speciali contenuto nella legge  29  dicembre
1993, n. 580, ed in ogni altra disposizione si  intende  operato  con
riferimento alla sezione speciale di cui al comma 1. 
  3. La certificazione relativa all'iscrizione nella sezione speciale
di cui al comma 1,  riporta  la  specificazione  della  qualifica  di
imprenditore agricolo,  piccolo  imprenditore,  societa'  semplice  e
artigiano nonche' di ogni  altra  indicazione  prevista  dalle  norme
vigenti.