DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1999, n. 394

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-11-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/2023)
Testo in vigore dal: 25-2-2005
aggiornamenti all'articolo
                                Art. 52
               Registro delle associazioni e degli enti
            che svolgono attivita' a favore degli immigrati

    ((1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e'
  istituito  il registro delle associazioni, degli enti e degli altri
  organismi   privati  che  svolgono  le  attivita'  a  favore  degli
  stranieri  immigrati,  previste  dal  testo  unico.  Il registro e'
  diviso in due sezioni:
  a) nella  prima  sezione  sono  iscritti associazioni, enti e altri
     organismi   privati   che   svolgono   attivita'   per  favorire
     l'integrazione  sociale  degli stranieri, ai sensi dell'articolo
     42 del testo unico;
  b) nella  seconda sezione sono iscritti associazioni, enti ed altri
     organismi  privati abilitati alla realizzazione dei programmi di
     assistenza   e   protezione   sociale  degli  stranieri  di  cui
     all'articolo 18 del testo unico.))
    2.  L'iscrizione  al  registro  di cui al comma 1, lettera a), e'
  condizione   necessaria  per  accedere  direttamente  o  attraverso
  convenzioni con gli enti locali o con le amministrazioni statati al
  contributo   del   Fondo   nazionale   per  l'integrazione  di  cui
  all'articolo 45 del testo unico.
    3. Non possono essere iscritti nel registro le associazioni, enti
  o altri organismi privati il cui rappresentante legale o uno o piu'
  componenti  degli  organi  di  amministrazione e di controllo siano
  sottoposti  a  procedimenti  per  l'applicazione  di  una misura di
  prevenzione  o a procedimenti penali per uno dei reati previsti dal
  testo  unico  o  risultino  essere  stati  sottoposti  a  misure di
  prevenzione  o  condannati,  ancorche' con sentenza non definitiva,
  per  uno  dei  delitti di cui agli articoli 380 e 381 del codice di
  procedura  penale,  salvo  che  i  relativi  procedimenti  si siano
  conclusi   con   un   provvedimento  che  esclude  il  reato  o  la
  responsabilita'  dell'interessato, e salvi in ogni caso gli effetti
  della riabilitazione.