DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1999, n. 394

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-11-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/2023)
Testo in vigore dal: 28-12-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5 
                   Rilascio dei visti di ingresso 
 
  1. Il rilascio  dei  visti  di  ingresso  o  per  il  transito  nel
territorio  dello  Stato  e'  di  competenza   delle   rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane a cio' abilitate e, tranne in  casi
particolari, territorialmente competenti per il  luogo  di  residenza
dello straniero. Gli uffici di polizia di frontiera italiani  possono
essere autorizzati a rilasciare visti di ingresso o di  transito  per
una durata non superiore rispettivamente, a dieci e a cinque  giorni,
per casi di assoluta necessita'. 
  2. Il visto puo' essere rilasciato, se  ne  ricorrono  requisiti  e
condizioni, per la durata occorrente in  relazione  ai  motivi  della
richiesta e alla documentazione prodotta dal richiedente. 
  3. La tipologia dei  visti  corrispondente  ai  diversi  motivi  di
ingresso, nonche' i requisiti e le condizioni  per  l'ottenimento  di
ciascun tipo di visto sono disciplinati da  apposite  istruzioni  del
Ministero degli affari esteri,  adottate  con  decreto  del  Ministro
degli affari esteri, di concerto con  i  Ministri  dell'interno,  del
lavoro e delle politiche  sociali,  della  giustizia,  della  salute,
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  delle  attivita'
produttive  e  per  gli  affari  regionali  e   sono   periodicamente
aggiornate anche in esecuzione degli obblighi internazionali  assunti
dall'Italia. 
  4. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane sono  tenute
ad  assicurare,  per  le  esigenze  dell'utenza,  adeguate  forme  di
pubblicita' di detti requisiti e condizioni, nonche' degli  eventuali
requisiti integrativi resi necessari da particolari situazioni locali
o da decisioni comuni adottate nell'ambito della cooperazione con  le
rappresentanze degli altri Stati che aderiscono alla  Convenzione  di
applicazione dell'Accordo di Schengen. 
  5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, nella domanda per il
rilascio del visto, lo straniero deve indicare le proprie generalita'
complete e quelle degli eventuali familiari al seguito,  gli  estremi
del  passaporto  o  di  altro  documento  di   viaggio   riconosciuto
equivalente, il luogo dove e' diretto, il  motivo  e  la  durata  del
soggiorno. 
  6.  Alla  domanda  deve  essere  allegato  il  passaporto  o  altro
documento   di   viaggio   riconosciuto   equivalente,   nonche'   la
documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto e,  in  ogni
caso, quella concernente: 
    a) la finalita' del viaggio; 
    b) l'indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati; 
    c) la disponibilita' dei mezzi di sussistenza sufficienti per  la
durata del viaggio e del soggiorno, osservate  le  direttive  di  cui
all'articolo 4, comma 3, del testo unico; 
    c-bis) il nullaosta di approvazione del  progetto  da  parte  del
((Ministero del lavoro e delle politiche sociali)), rilasciato previa
acquisizione di quello della questura per  i  componenti  del  nucleo
familiare che ospita il minore, con allegata la lista  dei  minori  e
degli accompagnatori, per il rilascio del visto per il  soggiorno  di
cui all'articolo 10, comma 3-bis; 
    d) le condizioni di alloggio. 
  7. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 18 OTTOBRE 2004, N. 334. 
  8.  Valutata  la  ricevibilita'  della  domanda  ed  esperiti   gli
accertamenti richiesti in relazione al visto richiesto, ivi  comprese
le verifiche preventive di sicurezza, il visto e' rilasciato entro 90
giorni dalla richiesta, fatto salvo quanto diversamente previsto  dal
testo unico e dal presente regolamento. 
  8-bis.  Contestualmente  al  rilascio  del  visto  d'ingresso,   la
rappresentanza diplomatica o consolare consegna al titolare del visto
una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile  o,  ove  sia
impossibile, in inglese,  francese,  spagnolo  o  arabo,  secondo  le
preferenze manifestate dall'interessato, che  illustri  i  diritti  e
doveri dello straniero  relativi  all'ingresso  ed  al  soggiorno  in
Italia, di cui all'articolo 2 del testo unico, nonche'  l'obbligo  di
presentarsi nei tempi stabiliti dalla legge alle competenti autorita'
dopo il suo ingresso in Italia.