DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1999, n. 394

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-11-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/2023)
Testo in vigore dal: 25-2-2005
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 44-bis
              (( (Visti di ingresso per motivi di studio,
                    borse di studio e ricerca). ))

    ((1. E' consentito l'ingresso in territorio nazionale, per motivi
  di  studio,  ai  cittadini  stranieri  che  intendono seguire corsi
  universitari,  con le modalita' definite dall'articolo 39 del testo
  unico e dall'articolo 46.
    2.  E'  ugualmente consentito l'ingresso nel territorio nazionale
  per  motivi  di  studio,  alle  condizioni definite dal decreto del
  Ministro  degli  affari  esteri, di cui all'articolo 5, comma 3, in
  favore dei cittadini stranieri:
  a) maggiori  di  eta',  che  intendano  seguire  corsi superiori di
     studio  o d'istruzione tecnico-professionale, a tempo pieno e di
     durata  determinata, verificata la coerenza dei corsi da seguire
     in  Italia con la formazione acquisita nel Paese di provenienza,
     accertate  le  disponibilita'  economiche di cui all'articolo 5,
     comma  6,  nonche' la validita' dell'iscrizione o pre-iscrizione
     al corso da seguire in Italia;
  b) minori  di  eta',  comunque, maggiori di anni quattordici, i cui
     genitori  o  tutori, residenti all'estero, intendano far seguire
     corsi  di  studio  presso istituti e scuole secondarie nazionali
     statali   o   paritarie   o   presso   istituzioni  accademiche,
     nell'ambito  di  programmi  di  scambi e di iniziative culturali
     approvati  dal  Ministero  degli  affari  esteri,  dal Ministero
     dell'istruzione,   dell'universita'   e   della  ricerca  o  dal
     Ministero  per  i  beni e le attivita' culturali. Al di fuori di
     tali    fattispecie,   l'ingresso   dei   minori   per   studio,
     limitatamente  ai  maggiori  di  anni quindici, e' consentito in
     presenza dei requisiti di cui alla lettera a), nonche' accertata
     l'esistenza  di  misure  di  adeguata  tutela  del  minore  e la
     rispondenza  del  programma scolastico da seguire in Italia alle
     effettive esigenze formative e culturali del beneficiario.
    3.  E'  consentito  l'ingresso  in  Italia ai cittadini stranieri
  assegnatari  di  borse di studio accordate dalle amministrazioni di
  cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
  n.   165,  da  Governi  stranieri,  da  fondazioni  ed  istituzioni
  culturali   italiane   di  chiara  fama  ovvero  da  organizzazioni
  internazionali,  secondo  le modalita' stabilite dal decreto di cui
  all'articolo 5, comma 3.
    4.  E'  consentito l'ingresso in Italia per attivita' scientifica
  ai  cittadini stranieri che, a richiesta degli enti di cui al comma
  3  e  per motivi di preminente interesse della Repubblica italiana,
  intendano  svolgere  in  territorio  nazionale  attivita'  di  alta
  cultura  o  di  ricerca  avanzata,  che  non  rientrino  tra quelle
  previste  dall'articolo  27,  comma 1, lettera c), del testo unico.
  Analogo  visto e accordato al coniuge e ai figli minori al seguito,
  secondo  le  modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 5,
  comma 3.
    5.  Lo  straniero  in  possesso  dei  requisiti  previsti  per il
  rilascio  del  visto  di  studio  che  intende frequentare corsi di
  formazione   professionali   organizzati   da  enti  di  formazione
  accreditati, secondo le norme attuative dell'articolo 142, comma 1,
  lettera  d),  del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,
  finalizzati  al  riconoscimento  di una qualifica o, comunque, alla
  certificazione  delle competenze acquisite, di durata non superiore
  a  24  mesi,  puo'  essere  autorizzato all'ingresso nel territorio
  nazionale,  nell'ambito  del  contingente  annuale  determinato con
  decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al
  comma  6.  La  presente disposizione si applica anche agli ingressi
  per  i  tirocini formativi di cui all'articolo 40, comma 9, lettera
  a).
    6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
  di  concerto  con  il  Ministro dell'interno e degli affari esteri,
  sentita  la  Conferenza  permanente Stato-regioni di cui al decreto
  legislatvo  28  agosto l997, n. 28l, e successive modificazioni, da
  emanarsi  entro  il  30  giugno  di ciascun anno, e' determinato il
  contingente  annuale  degli stranieri ammessi a frequentare i corsi
  di  cui al comma 5, ovvero a svolgere i tirocini formativi. In sede
  di    prima    applicazione   della   presente   disposizione,   le
  rappresentanze diplomatiche e consolari, nelle more dell'emanazione
  del decreto annuale e, comunque, non oltre il 30 giugno, rilasciano
  i  visti  di cui al comma 5, previa verifica dei requisiti previsti
  dal  medesimo  comma.  Il  numero  di  tali  visti viene portato in
  detrazione  dal  contingente annuale indicato nel predetto decreto.
  Per  le annualita' successive, si applicano le stesse modalita', ma
  il  numero  dei  visti  rilasciabili  anteriormente  alla  data  di
  pubblicazione  del  decreto  annuale di programmazione e, comunque,
  non oltre il 30 giugno di ciascun anno, non puo' eccedere il numero
  dei  visti  rilasciati nel primo semestre dell'anno precedente. Nel
  caso che la pubblicazione del decreto di programmazione annuale non
  venga  effettuata  entro  la  scadenza  stabilita,  il Ministro del
  lavoro  e  delle politiche sociali, nel secondo semestre di ciascun
  anno, puo' provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel
  limite delle quote stabilite per l'anno precedente.))