DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1999, n. 394

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-11-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/2023)
Testo in vigore dal: 25-2-2005
aggiornamenti all'articolo
                                Art. 41
      (( (Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari). ))

    ((1. Gli uffici della pubblica amministrazione, che rilasciano un
  titolo  autorizzatorio  o  abilitativo  per  lo  svolgimento  di un
  attivita'  di lavoro autonomo e i centri per l'impiego che ricevono
  dallo  straniero la dichiarazione di disponibilita' alla ricerca di
  un'attivita' lavorativa, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile
  2000,  n. 181, e successive modificazioni, sono tenuti a comunicare
  alla    questura   e   all'Archivio   anagrafico   dei   lavoratori
  extracomunitari  costituito  presso  l'Istituto  nazionale  per  la
  previdenza sociale, per le annotazioni di competenza, i casi in cui
  il  permesso  di soggiorno e' utilizzato, a norma dell'articolo 14,
  per  un  motivo  diverso da quello riportato nel documento. Analoga
  comunicazione   al   predetto   Archivio   e'  effettuata,  in  via
  informatica   o   telematica,   dalla   questura,  sulla  base  dei
  provvedimenti  di  rilascio  o  rinnovo  dei permessi di soggiorno,
  delle   comunicazioni   concernenti   le  iscrizioni  o  variazioni
  anagrafiche  previste  dall'articolo 6, comma 7, del testo unico, e
  di  quelle  del datore di lavoro effettuate a norma dell'articolo 7
  del medesimo testo unico.))