DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1999, n. 394

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-11-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/2023)
Testo in vigore dal: 11-1-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 40 
             (Casi particolari di ingresso per lavoro). 
 
  1. Il nullaosta al lavoro per gli stranieri di cui all'articolo 27,
commi 1 e 2, del testo unico, quando richiesto, e' rilasciato,  fatta
eccezione per i lavoratori di cui alle lettere d) e r-bis) del  comma
1 del medesimo  articolo,  senza  il  preventivo  espletamento  degli
adempimenti previsti dall'articolo 22, comma 4, del testo  unico.  Si
osservano le modalita' previste dall'articolo 30-bis, commi 2 e 3,  e
quelle ulteriori previste dal  presente  articolo.  Il  nullaosta  al
lavoro e' rilasciato al di fuori delle quote stabilite con il decreto
di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico. 
  2. Salvo  diversa  disposizione  di  legge  o  di  regolamento,  il
nullaosta al lavoro non puo' essere concesso per un periodo superiore
a quello del rapporto di lavoro a tempo determinato  e,  comunque,  a
due anni; la proroga oltre il predetto limite biennale, se  prevista,
non puo' superare lo stesso termine di due anni. Per  i  rapporti  di
lavoro a tempo indeterminato di cui ai commi 6 e 21 il  nullaosta  al
lavoro  viene  concesso  a  tempo  indeterminato.  La  validita'  del
nullaosta deve essere espressamente indicata nel provvedimento. 
  3. Salvo quanto previsto dai commi 9, lettera a), 12, 14, 16  e  19
del presente articolo e dal comma 2 dell'articolo 27 del testo unico,
il nullaosta al lavoro e' rilasciato dallo Sportello unico.  Ai  fini
del visto d'ingresso e della richiesta del permesso di soggiorno,  il
nullaosta al lavoro deve essere utilizzato  entro  120  giorni  dalla
data del rilascio, osservate le disposizioni degli articoli 31, commi
1, limitatamente alla richiesta del parere del questore, 2, 4, 5,  6,
7 e 8. 
  4. Fatti salvi, per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma  1,
lettera f), del testo unico, i piu' elevati limiti temporali previsti
dall'articolo. 5, comma 3, lettera c), del medesimo testo  unico,  il
visto d'ingresso e il permesso di soggiorno per gli stranieri di  cui
al presente articolo  sono  rilasciati  per  il  tempo  indicato  nel
nullaosta al lavoro o, se questo  non  e'  richiesto,  per  il  tempo
strettamente corrispondente alle documentate necessita'. 
  5. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma  1,  lettera  a),
del testo unico, il nullaosta al lavoro si riferisce ai  dirigenti  o
al personale in possesso di conoscenze particolari  che,  secondo  il
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  applicato   all'azienda
distaccataria, qualificano l'attivita' come altamente  specialistica,
occupati da almeno sei mesi nell'ambito dello  stesso  settore  prima
della data del trasferimento temporaneo, nel rispetto  degli  impegni
derivanti dall'Accordo GATS, ratificato e reso  esecutivo  in  Italia
con la legge 29 dicembre 1994, n. 747. Il  trasferimento  temporaneo,
di durata legata  all'effettiva  esigenza  dell'azienda,  definita  e
predeterminata nel tempo, non puo'  superare,  incluse  le  eventuali
proroghe, la durata  complessiva  di  cinque  anni.  Al  termine  del
trasferimento  temporaneo   e'   possibile   l'assunzione   a   tempo
determinato o indeterminato presso l'azienda distaccataria. 
  6. Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettere  b)  e
c), del testo unico, il  nullaosta  al  lavoro  e'  subordinato  alla
richiesta di assunzione anche a tempo indeterminato  dell'universita'
o dell'istituto di istruzione superiore  e  di  ricerca,  pubblici  o
privati,  che  attesti  il  possesso  dei   requisiti   professionali
necessari per l'espletamento delle relative attivita'. 
  7. Per il personale di cui all'articolo 27, comma  1,  lettera  d),
del testo unico, la richiesta deve essere presentata  o  direttamente
dall'interessato,   corredandola   del   contratto   relativo    alla
prestazione professionale da svolgere in Italia, oppure dal datore di
lavoro in caso di assunzione in qualita' di  lavoratore  subordinato,
nonche' del titolo di studio o attestato professionale di  traduttore
o  interprete,  specifici  per  le  lingue   richieste,   rilasciati,
rispettivamente, da una scuola statale o da  ente  pubblico  o  altro
istituto paritario, secondo la legislazione vigente nello  Stato  del
rilascio, debitamente vistati, previa verifica  della  legittimazione
dell'organo straniero al rilascio dei predetti  documenti,  da  parte
delle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti. 
  8. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma  1,  lettera  e),
del testo  unico,  deve  essere  acquisito  il  contratto  di  lavoro
autenticato  dalla  rappresentanza  diplomatica   o   consolare.   Il
nullaosta  al  lavoro  non  puo'  essere  rilasciato  a  favore   dei
collaboratori familiari di cittadini stranieri. 
  9. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 27 del testo  unico,  si
riferisce  agli  stranieri  che,  per  finalita'  formativa,  debbono
svolgere in unita' produttive del nostro Paese: 
    a) attivita' nell'ambito di un rapporto di  tirocinio  funzionale
al completamento di un percorso ((di formazione professionale.)) 
    b) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2016, N. 253)). 
  10. Per le attivita' di cui alla lettera a)  del  comma  9  non  e'
richiesto il nullaosta al lavoro e il visto di ingresso per motivi di
studio o formazione viene rilasciato su richie-sta  dei  soggetti  di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro  del  lavoro  e
della previdenza sociale 25  marzo  1998,  n.  142,  nei  limiti  del
contingente annuo determinato ai  sensi  del  comma  6  dell'articolo
44-bis. Alla richiesta  deve  essere  unito  il  progetto  formativo,
redatto ai sensi delle norme attuative dell'articolo 18  della  legge
24 giugno 1997, n. 196, vistato dalla  regione.  ((PERIODO  SOPPRESSO
DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2016, N. 253)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS.
29 DICEMBRE 2016, N. 253)). 
  11. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2016, N. 253)). 
  12. Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera  h),
del  testo  unico,  dipendenti  da  societa'  straniere  appaltatrici
dell'armatore chiamati all'imbarco su navi italiane da  crociera  per
lo svolgimento di servizi complementari di cui all'articolo 17  della
legge  5  dicembre  1986,  n.  856,  si   osservano   le   specifiche
disposizioni di legge che disciplinano la materia e non e' necessaria
l'autorizzazione  al  lavoro.  I  relativi  visti   d'ingresso   sono
rilasciati  dalle  rappresentanze  diplomatiche  o  consolari   entro
termini abbreviati e  con  procedure  semplificate  definite  con  le
istruzioni di  cui  all'articolo  5,  comma  3.  Essi  consentono  la
permanenza a bordo della nave anche quando  la  stessa  naviga  nelle
acque territoriali o staziona in  un  porto  nazionale.  In  caso  di
sbarco, si osservano le disposizioni in vigore per  il  rilascio  del
permesso di soggiorno. Restano ferme le disposizioni in vigore per il
rilascio dei visti di transito. 
  13. Nell'ambito  di  quanto  previsto  all'articolo  27,  comma  1,
lettera i), del testo unico, e'  previsto  l'impiego  in  Italia,  di
gruppi di lavoratori  alle  dipendenze,  con  regolare  contratto  di
lavoro, di datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche,  residenti
o aventi sede all'estero, per la realizzazione di opere determinate o
per la  prestazione  di  servizi  oggetto  di  contratti  di  appalto
stipulati con persone fisiche  o  giuridiche,  italiane  o  straniere
residenti in Italia ed ivi operanti. In tali  casi  il  nullaosta  al
lavoro da richiedersi a cura dell'appaltante, il visto  d'ingresso  e
il permesso di soggiorno sono rilasciati per  il  tempo  strettamente
necessario alla  realizzazione  dell'opera  o  alla  prestazione  del
servizio, previa comunicazione, da parte del datore di  lavoro,  agli
organismi provinciali delle organizzazioni sindacali  dei  lavoratori
comparativamente  piu'  rappresentative  nel   settore   interessato.
L'impresa estera deve garantire ai propri dipendenti in trasferta sul
territorio italiano lo  stesso  trattamento  minimo  retributivo  del
contratto collettivo nazionale di categoria applicato  ai  lavoratori
italiani  o  comunitari,  nonche'  il   versamento   dei   contributi
previdenziali ed assistenziali. 
  14. Per i lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 27, comma
1, lettere l), m), n) e o), del testo unico, il nullaosta al  lavoro,
comprensivo  del  codice  fiscale,  e'  rilasciato  dalla   Direzione
generale per l'impiego - Segreteria del collocamento dello spettacolo
di Roma e dall'Ufficio speciale per il  collocamento  dei  lavoratori
dello spettacolo per la Sicilia di Palermo, per un  periodo  iniziale
non superiore a dodici mesi, salvo proroga, che, nei casi di cui alla
lettera n), puo' essere concessa, sulla base di documentate esigenze,
soltanto   per   consentire   la   chiusura   dello   spettacolo   ed
esclusivamente per la prosecuzione del  rapporto  di  lavoro  con  il
medesimo datore di lavoro. Il rilascio del nullaosta  e'  comunicato,
anche per via telematica, allo Sportello unico della provincia ove ha
sede legale  l'impresa,  ai  fini  della  stipula  del  contratto  di
soggiorno per lavoro. 
  15. I visti d'ingresso per gli  artisti  stranieri  che  effettuano
prestazioni di lavoro autonomo di breve durata e, comunque, inferiore
a 90  giorni,  sono  rilasciati  al  di  fuori  delle  quote  di  cui
all'articolo 3, comma 4, del testo unico,  con  il  vincolo  che  gli
artisti interessati non possano svolgere attivita' per un  produttore
o committente di spettacolo diverso da quello per il quale  il  visto
e' stato rilasciato. 
  16. Per gli sportivi stranieri di cui  all'articolo  27,  comma  1,
lettera p), e comma 5-bis, del testo unico, il nullaosta al lavoro e'
sostituito dalla dichiarazione nominativa  di  assenso  del  Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI), comprensiva del  codice  fiscale,
sulla richiesta, a titolo professionistico o  dilettantistico,  della
societa'  destinataria  delle  prestazioni  sportive,  osservate   le
disposizioni della legge 23  marzo  1981,  n.  91.  La  dichiarazione
nominativa  di  assenso  e'  richiesta  anche  quando  si  tratti  di
prestazione di lavoro autonomo. In caso  di  lavoro  subordinato,  la
dichiarazione nominativa  d'assenso  e'  comunicata,  anche  per  via
telematica, allo Sportello unico  della  provincia  ove  ha  sede  la
societa' destinataria  delle  prestazioni  sportive,  ai  fini  della
stipula del contratto  di  soggiorno  per  lavoro.  La  dichiarazione
nominativa di assenso e il permesso di soggiorno di cui  al  presente
comma possono  essere  rinnovati  anche  al  fine  di  consentire  il
trasferimento  degli  sportivi  stranieri   tra   societa'   sportive
nell'ambito della medesima federazione. 
  17. Gli ingressi per lavoro autonomo, nei casi di cui al comma  16,
sono considerati al di fuori delle quote stabilite con il decreto  di
cui  all'articolo  3,   comma   4,   del   testo   unico.   Al   fine
dell'applicazione dell'articolo 27, comma 5-bis, del testo unico,  le
aliquote   d'ingresso   stabilite   per   gli   sportivi    stranieri
ricomprendono le  prestazioni  di  lavoro  subordinato  e  di  lavoro
autonomo e sono determinate sulla base dei calendari e delle stagioni
sportive  federali  e  non  si  applicano  agli  allenatori   ed   ai
preparatori atletici. Lo straniero titolare di permesso di  soggiorno
rilasciato per motivi di lavoro o per motivi  familiari  puo'  essere
tesserato dal CONI, nell'ambito delle quote fissate dall'articolo 27,
comma 5-bis, del testo unico. 
  18. Nell'ipotesi in cui la dichiarazione di assenso rilasciata  dal
CONI riguardi un  cittadino  extracomunitario  minore,  la  richiesta
della    predetta     dichiarazione     deve     essere     corredata
dall'autorizzazione rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro
competente ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo
4 agosto 1999, n. 345, sulla base dell'istruttoria  effettuata  dalla
federazione  sportiva  nazionale  di  appartenenza   della   societa'
destinataria della prestazione sportiva. 
  19. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1,  lettera  q),
del  testo  unico,  e  per  quelli  occupati   alle   dipendenze   di
rappresentanze  diplomatiche  o  consolari  o  di  enti  di   diritto
internazionale aventi sede in Italia, il nullaosta al lavoro  non  e'
richiesto. 
  20. Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera  r),
del testo unico, il nullaosta al lavoro  e'  rilasciato  nell'ambito,
anche numerico,  degli  accordi  internazionali  in  vigore,  per  un
periodo non superiore ad un anno,  salvo  diversa  indicazione  degli
accordi medesimi. Se si tratta di persone collocate alla pari  al  di
fuori di programmi di scambio di giovani o di mobilita'  di  giovani,
il nullaosta al lavoro non puo' avere durata superiore  a  tre  mesi.
Nel caso di stranieri  che  giungono  in  Italia  con  un  visto  per
vacanze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali  in  vigore  per
l'Italia,  il  nullaosta  al  lavoro  puo'  essere  rilasciato  dallo
Sportello unico  successivamente  all'ingresso  dello  straniero  nel
territorio dello Stato, a richiesta del  datore  di  lavoro,  per  un
periodo complessivo non superiore a sei mesi e per non  piu'  di  tre
mesi con lo stesso datore di lavoro. 
  21. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  27,  comma  1,  lettera
r-bis), del testo unico,  riguardano  esclusivamente  gli  infermieri
dotati  dello  specifico  titolo  riconosciuto  dal  Ministero  della
salute. Le strutture  sanitarie,  sia  pubbliche  che  private,  sono
legittimate  all'assunzione   degli   infermieri,   anche   a   tempo
indeterminato, tramite specifica procedura.  Le  societa'  di  lavoro
interinale possono richiedere il nullaosta per l'assunzione  di  tale
personale previa acquisizione della copia del contratto stipulato con
la struttura  sanitaria  pubblica  o  privata.  Le  cooperative  sono
legittimate alla presentazione della richiesta di nullaosta,  qualora
gestiscano direttamente l'intera struttura sanitaria o un  reparto  o
un servizio della medesima. 
  22. Gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a),  b),
c) e d), del testo unico possono far ingresso  in  Italia  anche  per
effettuare prestazioni di lavoro autonomo. I corrispondenti  ingressi
per lavoro autonomo sono  al  di  fuori  delle  quote  stabilite  con
decreto di cui all'articolo 3, comma 4,  del  testo  unico.  In  tali
casi,   lo   schema   di   contratto   d'opera   professionale    e',
preventivamente, sottoposto alla Direzione provinciale del lavoro del
luogo di prevista esecuzione del contratto, la quale, accertato  che,
effettivamente, il programma negoziale non configura un  rapporto  di
lavoro subordinato, rilascia la corrispondente  certificazione.  Tale
certificazione, da accludere alla relativa richiesta,  e'  necessaria
ai  fini  della  concessione  del  visto  per  lavoro  autonomo,   in
applicazione della presente disposizione. 
  23. Il nullaosta al lavoro e il permesso di  soggiorno  di  cui  al
presente articolo possono essere rinnovati, tranne nei  casi  di  cui
all'articolo 27, comma 1, lettera n), del testo  unico,  in  costanza
dello stesso rapporto di lavoro, salvo quanto previsto dal comma  16,
previa presentazione, da parte del richiedente, della  certificazione
comprovante il regolare assolvimento  dell'obbligo  contributivo.  In
caso di cessazione del rapporto di  lavoro,  il  nullaosta  non  puo'
essere utilizzato per un nuovo rapporto di lavoro.  I  lavoratori  di
cui all'articolo 27, comma 1, lettere d),  e)  e  r-bis),  del  testo
unico possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro a condizione che
la qualifica di assunzione coincida  con  quella  per  cui  e'  stato
rilasciato l'originario nullaosta. Si applicano  nei  loro  confronti
l'articolo 22, comma 11, del testo unico e gli articoli 36-bis  e  37
del presente regolamento. I permessi di soggiorno rilasciati a  norma
del presente articolo non possono  essere  convertiti,  salvo  quanto
previsto dall'articolo 14, comma 5.