DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1999, n. 394

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-11-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/2023)
Testo in vigore dal: 25-2-2005
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 16
                 Richiesta della carta di soggiorno

  1.  Per  il rilascio della carta di soggiorno di cui all'articolo 9
del  testo  unico,  l'interessato  e'  tenuto  a  farne richiesta per
iscritto,  su  scheda  conforme  a  quella  approvata con decreto del
Ministro dell'interno.
  2.  All'atto della richiesta, da presentare alla questura del luogo
in cui lo straniero risiede, questi deve indicare:
a) le proprie generalita' complete;
b) il  luogo o i luoghi in cui l'interessato ha soggiornato in Italia
   nei cinque anni precedenti;
c) il luogo di residenza;
((d)  le  fonti  di  reddito,  derivanti anche dal riconoscimento del
   trattamento    pensionistico   per   invalidita',   specificandone
   l'ammontare.))
  3. La domanda deve essere corredata da:
a) copia  del  passaporto o di documento equipollente o del documento
   di  identificazione rilasciato dalla competente autorita' italiana
   da  cui  risultino  la  nazionalita',  la  data,  anche  solo  con
   l'indicazione dell'anno e il luogo di nascita del richiedente;
((b)  copia  della  dichiarazione  dei  redditi  o  del  modello  CUD
   rilasciato  dal datore di lavoro, relativi all'anno precedente, da
   cui   risulti   un   reddito   non   inferiore  all'importo  annuo
   dell'assegno sociale;))
c) certificato   del   casellario   giudiziale  e  certificato  delle
   iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso;
d) fotografia  della  persona  interessata,  in  formato  tessera, in
   quattro esemplari salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1;
  ((4.Salvo quanto previsto dagli articoli 9, comma 2, e 30, comma 4,
del  testo  unico, nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui
all'articolo  9, comma 1, e all'articolo 29, comma 1, lettera b-bis),
del  medesimo  testo  unico,  le  indicazioni  di cui al comma 2 e la
documentazione  di  cui al comma 3 devono riguardare anche il coniuge
ed  i  figli  minori degli anni diciotto conviventi, per i quali pure
sia  richiesta  la  carta  di  soggiorno,  e  deve essere prodotta la
documentazione comprovante:
a) lo stato di coniuge o di figlio minore. A tale fine, i certificati
   rilasciati  dalla  competente  autorita'  dello  Stato estero sono
   legalizzati  dall'autorita'  consolare italiana che attesta che la
   traduzione  in  lingua  italiana  dei  documenti  e' conforme agli
   originali,  o  sono  validati  dalla  stessa  nei  casi in cui gli
   accordi    internazionali    vigenti    per   l'Italia   prevedano
   diversamente.  Tale  documentazione  non  e'  richiesta qualora il
   figlio  minore  abbia  fatto ingresso sul territorio nazionale con
   visto di ingresso per ricongiungimento familiare;
b) la  disponibilita' di un alloggio, a norma dell'articolo 29, comma
   3,  lettera  a),  del  testo unico. A tale fine l'interessato deve
   produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza
   dei  requisiti  di  cui  al  medesimo  articolo 29 del testo unico
   ovvero  il  certificato di idoneita' igienico-sanitaria rilasciato
   dall'Azienda unita' sanitaria locale competente per territorio;
c) il  reddito  richiesto  per  le  finalita' di cui all'articolo 29,
   comma  3,  lettera b), del testo unico, tenuto conto di quello dei
   familiari e conviventi non a carico.))
  5.  Se la carta di soggiorno e' richiesta nelle qualita' di coniuge
straniero  o  genitore  straniero convivente con cittadino italiano o
con  cittadino  di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia,
di  cui  all'articolo  9,  comma  2, del testo unico, il richiedente,
oltre  alle  proprie  generalita',  deve  indicare  quelle dell'altro
coniuge  o  del figlio con il quale convive. Per lo straniero che sia
figlio  minore  convivente,  nelle  condizioni di cui all'articolo 9,
comma  2,  del testo unico, la carta di soggiorno e' richiesta da chi
esercita la potesta' sul minore.
  6.  Nei  casi previsti dal comma 5 la domanda deve essere corredata
((...))  delle  certificazioni  comprovanti  lo stato di coniuge o di
figlio  minore  o  di  genitore  di cittadino italiano o di uno Stato
membro dell'Unione europea residente in Italia.
  7.  L'addetto  alla  ricezione,  esaminata la domanda e i documenti
allegati  ed  accertata  l'identita'  dei  richiedenti,  ne  rilascia
ricevuta,  indicando  il  giorno  in  cui  potra'  essere ritirato il
documento  richiesto.  La  ricevuta  non sostituisce in alcun modo la
carta di soggiorno.