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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1999, n. 250

Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 7, comma 133-bis , della legge 15 maggio 1997, n. 127.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2020)
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Testo in vigore dal:  15-9-2020
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
Visto il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, comunicato con nota n. 781 del 24 febbraio 1999;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1999;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro dei lavori pubblici;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Autorizzazione
1. Ai fini dell'installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli a centri storici o nelle zone di traffico limitato ai sensi dell'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127, introdotto dall'art. 2, comma 33, della legge 16 giugno 1998, n. 191, i comuni richiedono l'autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
2. La domanda deve contenere:
a) una relazione sulle caratteristiche tecnico funzionali degli impianti e delle loro prestazioni, con l'indicazione degli estremi di omologazione o di approvazione e gli eventuali elaborati, grafici, fotografici, informatici o di altro genere che il comune intende allegare;
b) l'indicazione degli obiettivi che il comune persegue e delle modalità di utilizzazione degli impianti ai sensi degli articoli 3, 5 e 6.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, previa verifica dell'omologazione o dell'approvazione delle apparecchiature utilizzate nell'impianto di rilevazione e delle compatibilità con gli obiettivi indicati dal comune.
4. In caso di mancata conclusione del procedimento entro il termine di cui al comma 3, l'esercizio degli impianti si intende autorizzato, salva la facoltà del Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'autorizzazione e di disporre, se del caso, con provvedimento motivato, la cessazione dell'esercizio degli impianti.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art. 49, comma 5-sexies) che "Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".