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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162

((Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonchè per l'esercizio degli ascensori)).

note: Entrata in vigore del decreto: 25/6/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/11/2017)
Testo in vigore dal:  8-3-2015
aggiornamenti all'articolo

Art. 17-bis

(( (Accordo preventivo per installazione di impianti di ascensori in deroga). ))
((
1. Relativamente agli altri mezzi alternativi appropriati da utilizzare per evitare rischi di schiacciamento per gli operatori e manutentori nei casi eccezionali in cui nell'installazione di ascensori non è possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina, l'accordo preventivo di cui al punto 2.2 dell'allegato I al presente decreto, è realizzato:
a) in edifici esistenti, mediante comunicazione al Ministero dello sviluppo economico corredata da specifica certificazione, rilasciata da un organismo accreditato e notificato ai sensi dell'articolo 9, in merito all'esistenza delle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga, nonché in merito all'idoneità delle soluzioni alternative utilizzate per evitare il rischio di schiacciamento;
b) quando lo stesso è necessario per edifici di nuova costruzione, ferma restando la limitazione ai casi di impossibilità per motivi di carattere geologico, mediante preventivo accordo rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico entro il termine previsto dalla specifica voce dell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2010, n. 272.
))
((4))
((
2. Gli organismi notificati trasmettono semestralmente al Ministero dello sviluppo economico l'elenco delle certificazioni rilasciate ai sensi del comma 1, lettera a), corredato di sintetici elementi di informazione sulle caratteristiche degli impianti cui si riferiscono, sulle motivazioni della deroga e sulle soluzioni alternative adottate.
))
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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.P.R. 19 gennaio 2015, n. 8, modificato con avviso di rettifica (in G.U. 2/3/2015, n. 50), ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "La documentazione da presentare all'organismo notificato, ai fini della certificazione di cui all'articolo 17-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, introdotto dal comma 1, ovvero al Ministero dello sviluppo economico, ai fini della deroga di cui all'articolo 17-bis, comma 1, lettera b), del citato decreto, è stabilita con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di natura non regolamentare, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento".