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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1998, n. 233

Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/07/2009)
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Testo in vigore dal:  31-7-1998

Art. 6

Dotazione finanziaria di istituto
1. Gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni scolastiche sono ripartiti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su base regionale, in proporzione alla popolazione scolastica e al numero di istituti di istruzione. Essi sono articolati a livello provinciale o subprovinciale e sono distinti in assegnazioni ordinarie e perequative. Le assegnazioni perequative sono calcolate in relazione alle condizioni demografiche, orografiche, economiche e socioculturali del territorio. Sui criteri di ripartizione delle assegnazioni perequative è sentito il parere della conferenza unificata Statoregionicittà e autonomie locali.
2. Le dotazioni finanziarie determinate ai sensi del comma 1 sono assegnate alle singole istituzioni dai dirigenti degli uffici periferici dell'amministrazione scolastica, in conformità ai criteri generali e agli indici di riferimento fissati dal decreto di cui allo stesso comma 1.
3. Le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse finanziarie a loro assegnate senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascun grado, ordine e tipo di scuola, nel rispetto delle competenze attribuite, nelle stesse materie, alle regioni e agli enti locali con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
4. Le disposizioni del presente articolo non escludono l'apporto di ulteriori risorse finanziarie da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di altri enti e di privati per l'attuazione di progetti promossi e finanziati con risorse a destinazione specifica.
5. Lo Stato, le regioni, gli enti locali, le istituzioni scolastiche ed altri soggetti pubblici e privati possono stipulare accordi di programma per la gestione di attività previste dai commi 3 e 4.
Nota all'art. 6:
- Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, reca: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".