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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1998, n. 322

Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/01/2024)
Testo in vigore dal:  13-1-2024
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Art. 4

Dichiarazione e certificazioni dei sostituti d'imposta
1. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative, presentano annualmente una dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), relativa a tutti i percipienti, redatta in conformità ai modelli approvati con i provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 1. (3) (21) (22) (24) (27)(30)
2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, dell'intermediario e degli altri soggetti di cui al precedente comma, per la determinazione dell'ammontare dei compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'Agenzia delle entrate, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono in grado di acquisire direttamente e sostituisce le dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi. (3)
3. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, la dichiarazione unica di cui al comma 1 può essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e casse.
3-bis. Salvo quanto previsto al comma 6-quinquies, i sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29 del citato decreto n. 600 del 1973 nonché dell'articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, tenuti al rilascio della certificazione di cui al comma 6-ter del presente articolo, trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, la dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 ottobre di ciascun anno.
4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'articolo 1 sono conservati per il periodo previsto dall'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e sono esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. La conservazione delle attestazioni relative ai versamenti contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali.
4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, i sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti di cui al comma 1 presentano in via telematica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, la dichiarazione di cui al comma 1, relativa all'anno solare precedente,
((tra il 1° aprile e il 31 ottobre di ciascun anno))
. (3) (10)
((48))
5. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 OTTOBRE 1999, N. 542.
6. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 435. (3)
6-bis. I soggetti indicati nell'articolo 29, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati fiscali dei percipienti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalità delle comunicazioni, previa intesa con le rispettive Presidenze delle Camere e della Corte costituzionale, con il segretario generale della Presidenza della Repubblica, e, nel caso delle regioni a statuto speciale, con i Presidenti dei rispettivi organi legislativi. Nel medesimo provvedimento può essere previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli enti e casse previdenziali. (3)
6-ter. I soggetti indicati nel comma 1 rilasciano un'apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica. La certificazione è unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le relative modalità di attuazione. La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi.
6-quater. Le certificazioni di cui al comma 6-ter, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate agli interessati entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la certificazione può essere sostituita dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. (10) (28) (34) (38) (37) (42)
6-quinquies. Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Entro la stessa data sono altresì trasmessi in via telematica gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La trasmissione in via telematica delle certificazioni di cui al comma 6-ter, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui al comma 1. Le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1.
Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 , con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000. (25) (26) (34) (38) (37) (42)
6-quinquies.1. Nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e valori corrisposti per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017, non si fa luogo all'applicazione della sanzione di cui al comma 6-quinquies, se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine indicato dal primo periodo del medesimo comma 6-quinquies.
6-sexies. L'Agenzia delle entrate, esclusivamente nell'area autenticata del proprio sito internet, rende disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute ai sensi del comma 6-quinquies. Gli interessati possono delegare all'accesso anche un soggetto di cui all'articolo 3, comma 3. (34) (37)
((
6-septies. A decorrere dall'anno d'imposta 2024, i soggetti indicati al comma 1 che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero il regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono esonerati dagli adempimenti previsti dai commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies.
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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che tali modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.
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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.P.R. 16 aprile 2003, n. 126 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che la disposizione di cui al comma 3-bis del presente articolo, si applica a decorrere dal 1 gennaio 2003.
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AGGIORNAMENTO (10)

Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 24, ha disposto (con l'art. 37, comma 14) che la presente modifica decorre dal 1° maggio 2007.
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AGGIORNAMENTO (14)

Il D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Per l'anno 2008 il termine di trasmissione della dichiarazione prevista dal comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è fissato al 10 luglio 2008."
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AGGIORNAMENTO (21)

La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 1, comma 641, alinea) che la modifica di cui al comma 1 del presente articolo decorre dalla dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2015.
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AGGIORNAMENTO (22)

La L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l'art. 1, comma 641, alinea) che la modifica di cui al comma 1 del presente articolo decorre dalla dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016.
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AGGIORNAMENTO (24)

Il D.P.C.M. 28 luglio 2015 (in G.U. 30/07/2015, n. 175) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La dichiarazione dei sostituti d'imposta, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all'anno 2014, è presentata in via telematica, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, entro il 21 settembre 2015".
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AGGIORNAMENTO (25)

Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2017.
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AGGIORNAMENTO (26)

La L. 28 dicembre 2015, n. 208, nel modificare l'art. 32, comma 1 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 133) che le modifiche apportate dal medesimo D.Lgs. al comma 6-quinquies del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.
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AGGIORNAMENTO (27)

Il D.P.C.M. 26 luglio 2016 (in G.U. 29/07/2016, n. 176) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La dichiarazione dei sostituti d'imposta, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all'anno 2015, è presentata in via telematica, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, entro il 15 settembre 2016".
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AGGIORNAMENTO (28)

Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, ha disposto (con l'art. 7-quater, comma 15) che "La disposizione di cui al comma 14 si applica a decorrere dall'anno 2017, con riferimento alle certificazioni riguardanti il periodo d'imposta 2016".
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AGGIORNAMENTO (30)

Il D.P.C.M. 26 luglio 2017, (in G.U. 28/07/2017, n. 175), ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "È disposta la proroga dei seguenti termini:
a) la dichiarazione dei sostituti d'imposta, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all'anno 2016, è presentata in via telematica, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, entro il 31 ottobre 2017".
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AGGIORNAMENTO (34)

Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con l'art. 16-bis, comma 5) che le modifiche dei commi 6-quater, 6-quinquies e 6-sexies del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.
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AGGIORNAMENTO (38)

Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è prorogato al 30 aprile".
Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Per l'anno 2020, la sanzione per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche di cui all'articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, non si applica se le certificazioni uniche di cui al comma 6-ter del medesimo articolo 4 sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile".
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AGGIORNAMENTO (37)

Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, come modificato dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto (con l'art. 16-bis, comma 5) che le modifiche dei commi 6-quater e 6-quinquies del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020 e che la modifica del comma 6-sexies del presente articolo acquista efficacia dall'anno 2021.
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AGGIORNAMENTO (42)

Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ha disposto (con l'art. 5, comma 20) che "Per l'anno 2021, i termini del 16 marzo di cui all'articolo 4, commi 6-quater e 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono prorogati al 31 marzo".
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AGGIORNAMENTO (48)

Il D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1 ha disposto (con l'art. 11, comma 3, alinea) che la presente modifica ha effetto dal 1° aprile 2025.