DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1998, n. 322

Regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2022)
Testo in vigore dal: 22-6-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
Termine per  la  presentazione  della  dichiarazione  in  materia  di
                  imposte sui redditi e di I.R.A.P. 
 
  1. Le persone fisiche e  le  societa'  o  le  associazioni  di  cui
all'articolo  6  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973,  n.  600,  presentano  la  dichiarazione  secondo  le
disposizioni di cui all'articolo 3, per il tramite di una banca o  di
un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il  1°  maggio  ed  il  30
giugno ovvero in  via  telematica  entro  il  30  novembre  dell'anno
successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. (10) 
  2. I soggetti all'imposta sul  reddito  delle  persone  giuridiche,
presentano  la  dichiarazione  secondo   le   disposizioni   di   cui
all'articolo   3   in   via   telematica,   entro   l'ultimo   giorno
dell'undicesimo mese successivo a  quello  di  chiusura  del  periodo
d'imposta. (29) 
    a) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 4 LUGLIO 2006,  N.  223,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248; 
    b) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 4 LUGLIO 2006,  N.  223,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248. (10) 
  3. I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei
redditi presentano la dichiarazione ai  fini  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive entro i termini previsti  dal  comma  2  e
secondo le disposizioni di cui all'articolo 3. (3) 
  3-bis. I modelli di dichiarazione,  le  relative  istruzioni  e  le
specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi
disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate ((entro
il mese di febbraio)). 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 435. (3) 
  4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 435. (3) 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 435. (3) 
  6. Per gli interessi e gli altri proventi di cui ai commi  da  1  a
3-bis dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e per quelli  assoggettati  alla  ritenuta  a
titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso  articolo  e
dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno,  1996,  n.
323, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  agosto  1996,  n.
425, nonche' per i premi e per le vincite di cui all'articolo 30, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  i
soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche  presentano
la  dichiarazione  contestualmente  alla  dichiarazione  dei  redditi
propri. 
  7.  Sono  considerate  valide  le  dichiarazioni  presentate  entro
novanta  giorni  dalla   scadenza   del   termine,   salva   restando
l'applicazione delle  sanzioni  amministrative  per  il  ritardo.  Le
dichiarazioni presentate con ritardo superiore a  novanta  giorni  si
considerano  omesse,  ma  costituiscono,  comunque,  titolo  per   la
riscossione delle imposte dovute in  base  agli  imponibili  in  esse
indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta. 
  8.  Salva  l'applicazione   delle   sanzioni   e   ferma   restando
l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo  18  dicembre
1997, n. 472, le dichiarazioni dei  redditi,  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive e dei sostituti d'imposta  possono  essere
integrate per correggere errori od  omissioni,  compresi  quelli  che
abbiano determinato l'indicazione di  un  maggiore  o  di  un  minore
imponibile o,  comunque,  di  un  maggiore  o  di  un  minore  debito
d'imposta ovvero di un maggiore o  di  un  minore  credito,  mediante
successiva dichiarazione da presentare, secondo  le  disposizioni  di
cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a  quelli  approvati
per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre
i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
  8-bis.  L'eventuale  credito  derivante  dal  minor  debito  o  dal
maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di  cui  al  comma  8
puo' essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.  Ferma  restando  in  ogni
caso l'applicabilita' della disposizione di cui al primo periodo  per
i casi di correzione di errori contabili di competenza, nel  caso  in
cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia  presentata
oltre il termine prescritto per la presentazione della  dichiarazione
relativa al periodo  d'imposta  successivo,  il  credito  di  cui  al
periodo precedente puo' essere utilizzato in compensazione, ai  sensi
del citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del  1997,  per
eseguire il versamento di  debiti  maturati  a  partire  dal  periodo
d'imposta  successivo  a  quello  in  cui  e'  stata  presentata   la
dichiarazione integrativa; in tal caso, nella dichiarazione  relativa
al  periodo  d'imposta  in  cui  e'   presentata   la   dichiarazione
integrativa e' indicato il credito derivante dal minor debito  o  dal
maggiore credito risultante dalla  dichiarazione  integrativa.  Resta
ferma in ogni caso per il contribuente la possibilita' di far valere,
anche in sede di accertamento o di  giudizio,  eventuali  errori,  di
fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione  tributaria,
determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un  maggiore
debito d'imposta o, comunque, di un minore credito. 
  8-ter. Le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale  sulle
attivita' produttive possono essere integrate  dai  contribuenti  per
modificare  la  originaria  richiesta  di   rimborso   dell'eccedenza
d'imposta  esclusivamente  per   la   scelta   della   compensazione,
sempreche' il rimborso stesso non sia stato  gia'  erogato  anche  in
parte, mediante dichiarazione da presentare entro  120  giorni  dalla
scadenza  del  termine  ordinario  di   presentazione,   secondo   le
disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando  modelli  conformi  a
quelli approvati  per  il  periodo  d'imposta  cui  si  riferisce  la
dichiarazione. 
  9. I termini di presentazione della dichiarazione  che  scadono  di
sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno  feriale  successivo.
(3) 
                                                       (30) (31) (40) 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 ha disposto (con l'art. 19, comma
1) che tali modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002. 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con  modificazioni  dalla
L. 4 agosto 2006, n. 24, ha disposto (con l'art. 37, comma 14) che la
presente modifica decorre dal 1° maggio 2007. 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  Il D.L. 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto: 
  - (con l'art. 13-bis, comma 1) che "Per i soggetti di cui al  comma
1-bis dell'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, come introdotto dal numero 2) della lettera a) del comma  2  del
presente articolo, relativamente al periodo d'imposta nel quale vanno
dichiarati  i  componenti  reddituali  e  patrimoniali  rilevati   in
bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in  corso  al
31 dicembre 2015, il termine di cui al comma 2  dell'articolo  2  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
luglio 1998, n. 322, per  la  presentazione  delle  dichiarazioni  in
materia di imposte sui redditi e di IRAP, e'  prorogato  di  quindici
giorni al fine di agevolare la prima applicazione delle  disposizioni
introdotte dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  139,  e  delle
disposizioni di coordinamento contenute nei commi seguenti"; 
  - (con l'art. 13-bis, comma 5) che "Le disposizioni di cui ai commi
precedenti hanno efficacia con riguardo ai  componenti  reddituali  e
patrimoniali  rilevati  in  bilancio   a   decorrere   dall'esercizio
successivo a quello in corso  al  31  dicembre  2015.  Continuano  ad
essere assoggettati alla disciplina fiscale  previgente  gli  effetti
reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto  esercizio  e  di
quelli  successivi  delle  operazioni  che   risultino   diversamente
qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai  fini
fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni  e
imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso
al 31 dicembre 2015"; 
  - (con l'art. 13-bis, comma 8) che "Le disposizioni di cui ai commi
da 5 a 7 si applicano anche in caso di  variazioni  che  intervengono
nei principi contabili ai sensi del  comma  3  dell'articolo  12  del
decreto legislativo 18 agosto  2015,  n.  139,  e  nelle  ipotesi  di
cambiamento degli obblighi  informativi  di  bilancio  conseguenti  a
modifiche delle dimensioni dell'impresa". 
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AGGIORNAMENTO (30) 
  Il D.P.C.M. 26 luglio  2017,  (in  G.U.  28/07/2017,  n.  175),  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera  b))  che  "E'  disposta  la
proroga dei seguenti termini: 
  [...] 
  b) le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di  imposta
regionale  sulle   attivita'   produttive   dei   soggetti   indicati
nell'articolo 2, del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che devono essere presentate
dal 1 luglio 2017 ed entro il 30 settembre 2017, nonche' dei soggetti
di cui al comma 1-bis dell'articolo 83 del Testo unico delle  imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, che devono essere  presentate  dal  1°  luglio
2017  ed  entro  il  termine  di   cui   all'articolo   13-bis,   del
decreto-legge   30   dicembre   2016,   n.   244,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19,  sono  presentate
entro il 31 ottobre 2017". 
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AGGIORNAMENTO (31) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
932) che "il termine per  la  presentazione  delle  dichiarazioni  in
materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attivita'
produttive dei soggetti indicati nell'articolo 2 del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  luglio  1998,  n.
322, in scadenza al 30 settembre, e' fissato al 31 ottobre". 
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AGGIORNAMENTO (40) 
  Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla
L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto (con l'art. 13-sexies, comma
1) che "Il termine per  la  presentazione  in  via  telematica  della
dichiarazione  in  materia  di  imposte  sui  redditi  e  di  imposta
regionale sulle attivita'  produttive,  di  cui  all'articolo  2  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
luglio 1998, n. 322, in scadenza il 30 novembre 2020, e' prorogato al
10 dicembre 2020".