DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1998, n. 252

Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/2012)
Testo in vigore dal: 28-12-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9. 
                         Dicitura antimafia 
 
  1. Le certificazioni delle camere di commercio sono equiparate alle
comunicazioni qualora riportino in calce la seguente dicitura: "Nulla
osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.  575,  e
successive modificazioni. La presente certificazione e' emessa  dalla
C.C.I.A.A. utilizzando il  collegamento  telematico  con  il  sistema
informativo utilizzato dalla prefettura di Roma". 
  2. Con apposito decreto del Ministro dell'industria, del  commercio
e dell'artigianato, emanato a norma dell'articolo 24,  comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono
definiti i certificati di  iscrizione  nel  registro  delle  imprese,
recanti la dicitura di cui al comma 1, relativi ai  soggetti  di  cui
all'articolo 2, comma 3. 
  3. Con lo stesso decreto  sono  altresi'  stabiliti  i  modelli  di
certificazione previsti dal  presente  regolamento  e  relativi  agli
altri registri,  albi,  ruoli  ed  elenchi  tenuti  dalle  camere  di
commercio. (2) ((4)) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha disposto  (con  l'art.  116,
comma 4) che "Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni  del
libro II, capi I, II, III e IV, i richiami  agli  articoli  1-septies
del  decreto-legge  6  settembre  1982,  n.  629,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e 4 e  5-bis  del
decreto legislativo  8  agosto  1994,  n.  490  nonche'  quelli  alle
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica  3
giugno 1998, n. 252 e nel decreto del Presidente della  Repubblica  2
agosto 2010, n. 150, ovunque presenti,  si  intendono  riferiti  alle
corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 120, comma 2, lettera c)) che dalla
data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II,capi I, II,
III e IV del medesimo decreto, e' abrogato il D.P.R. 3  giugno  1998,
n. 252. 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dal  D.Lgs.  15
novembre 2012, n. 218, ha disposto: 
  - (con l'art. 116, comma 4) che "Dalla data di  entrata  in  vigore
delle disposizioni del libro II, capi I, II, III  e  IV,  i  richiami
agli articoli 4 e 5-bis del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490
nonche' quelli alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 e nel decreto  del  Presidente
della  Repubblica  2  agosto  2010,  n.  150,  ovunque  presenti,  si
intendono riferiti alle  corrispondenti  disposizioni  contenute  nel
presente decreto"; 
  - (con l'art. 120, comma 2, lettera b)) che a decorrere dalla  data
di cui all'articolo 119, comma 1 del medesimo decreto e' abrogato  il
D.lgs. 8 agosto 1994, n. 490.