DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1998, n. 252

Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/2012)
Testo in vigore dal: 28-12-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
    Validita' e ambiti soggettivi della documentazione antimafia 
 
  1.  La  documentazione  prevista  dal   presente   regolamento   e'
utilizzabile per un periodo di sei  mesi  dalla  data  del  rilascio,
anche per altri procedimenti  riguardanti  i  medesimi  soggetti.  E'
consentito all'interessato di  utilizzare  la  comunicazione  di  cui
all'articolo  3,  in  corso  di  validita'   conseguita   per   altro
procedimento, anche in copia autentica. 
  2. I soggetti di cui all'articolo  1,  comma  1,  d'ora  in  avanti
indicati come "amministrazioni", che acquisiscono  la  documentazione
prevista dal presente regolamento, di data non anteriore a sei  mesi,
adottano  ilprovvedimento  richiesto  e  gli   atti   conseguenti   o
esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti
sono perfezionati o eseguiti in  data  successiva  alla  scadenza  di
validita' della predetta documentazione. 
  3. Quando si tratta di associazioni, imprese, societa' e  consorzi,
la documentazione prevista dal presente regolamento  deve  riferirsi,
oltre che all'interessato: 
    a) alle societa'; 
    b)  per  le  societa'  di  capitali  anche  consortili  ai  sensi
dell'articolo  2615-ter  del   codice   civile,   per   le   societa'
cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al  libro
V, titolo X, capo II,  sezione  II,  del  codice  civile,  al  legale
rappresentante  e  agli  eventuali  altri  componenti   l'organo   di
amministrazione, nonche' a ciascuno dei consorziati che nei  consorzi
e nelle societa' consortili detenga una partecipazione  superiore  al
10 per cento, ed ai  soci  o  consorziati  per  conto  dei  quali  le
societa' consortili o  i  consorzi  operino  in  modo  esclusivo  nei
confronti della pubblica amministrazione; 
    c) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice  civile,  a
chi  ne  ha  la  rappresentanza  e  agli  imprenditori   o   societa'
consorziate; 
    d) per le societa' in nome collettivo, a tutti i soci; 
    e)  per  le   societa'   in   accomandita   semplice,   ai   soci
accomandatari; 
    f) per le societa' di cui all'articolo 2506 del codice civile,  a
coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato. 
  3-bis. Per le societa' di capitali di cui al comma 3,  lettera  b),
concessionarie nel settore dei  giochi  pubblici,  la  documentazione
prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre  ai  soggetti
indicati nello stesso comma  3,  lett.  b),  anche  ai  soci  persone
fisiche che detengono, anche indirettamente,  una  partecipazione  al
capitale od al patrimonio  superiore  al  2  per  cento,  nonche'  ai
direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o
delle stabili organizzazioni in Italia  di  soggetti  non  residenti.
Nell'ipotesi  in  cui   i   soci   persone   fisiche   detengano   la
partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre societa'
di  capitali,  la  documentazione  deve  riferirsi  anche  al  legale
rappresentante   e   agli   eventuali   componenti   dell'organo   di
amministrazione della  societa'  socia,  alle  persone  fisiche  che,
direttamente o indirettamente, controllano tale societa', nonche'  ai
direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o
delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.  La
documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi  anche  al
coniuge non separato. (1) (2) ((4)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 24, comma 27) che "Le
disposizioni di cui ai commi da 24 a 26 trovano applicazione  per  le
gare indette  successivamente  all'entrata  in  vigore  del  presente
decreto legge". 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha disposto  (con  l'art.  116,
comma 4) che "Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni  del
libro II, capi I, II, III e IV, i richiami  agli  articoli  1-septies
del  decreto-legge  6  settembre  1982,  n.  629,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e 4 e  5-bis  del
decreto legislativo  8  agosto  1994,  n.  490  nonche'  quelli  alle
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica  3
giugno 1998, n. 252 e nel decreto del Presidente della  Repubblica  2
agosto 2010, n. 150, ovunque presenti,  si  intendono  riferiti  alle
corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 120, comma 2, lettera c)) che dalla
data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II,capi I, II,
III e IV del medesimo decreto, e' abrogato il D.P.R. 3  giugno  1998,
n. 252. 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dal  D.Lgs.  15
novembre 2012, n. 218, ha disposto: 
  - (con l'art. 116, comma 4) che "Dalla data di  entrata  in  vigore
delle disposizioni del libro II, capi I, II, III  e  IV,  i  richiami
agli articoli 4 e 5-bis del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490
nonche' quelli alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 e nel decreto  del  Presidente
della  Repubblica  2  agosto  2010,  n.  150,  ovunque  presenti,  si
intendono riferiti alle  corrispondenti  disposizioni  contenute  nel
presente decreto"; 
  - (con l'art. 120, comma 2, lettera b)) che a decorrere dalla  data
di cui all'articolo 119, comma 1 del medesimo decreto e' abrogato  il
D.lgs. 8 agosto 1994, n. 490.