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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1998, n. 25

Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonchè ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b) , della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-3-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2005)
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Testo in vigore dal:  2-4-2005
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Art. 2

Programmazione del sistema universitario
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 2005, N. 7 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 31 MARZO 2005, N. 43))
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2.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 2005, N. 7 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 31 MARZO 2005, N. 43))
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3.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 2005, N. 7 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 31 MARZO 2005, N. 43))
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4.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 2005, N. 7 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 31 MARZO 2005, N. 43))
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5. L'istituzione e la soppressione di università previste dal decreto di cui al comma 3, lettera e), sono disposte con appositi decreti del Ministro, che disciplinano le modalità attuative ed i tempi, sulla base dei seguenti principi:
a) nuove università o istituti di istruzione universitaria statali si costituiscono mediante:
1) l'istituzione contestuale in una medesima sede di più facoltà e la determinazione delle procedure per la costituzione degli organi accademici;
2) il trasferimento da altre università di strutture già esistenti, subentrando la nuova università in tutti i rapporti giuridici inerenti al funzionamento delle strutture trasferite;
b) nel caso di istituzione di nuove facoltà di cui alla lettera a), punto 1), anche decentrate, le attribuzioni del consiglio di facoltà sono esercitate temporaneamente da un apposito comitato costituito da cinque professori di ruolo, tre di prima fascia e due di seconda. I predetti componenti il comitato sono eletti dai professori di ruolo appartenenti ai settori scientificodisciplinari afferenti alle predette facoltà. Le elezioni sono indette ed espletate dagli atenei. I membri del comitato durano in carica fino all'assegnazione alla facoltà di almeno cinque professori di ruolo, di cui tre di prima fascia e due di seconda e comunque non oltre tre anni. Decorso tale termine senza che si sia verificata la predetta assegnazione il comitato decade, i suoi membri non possono essere rieletti e si procede ad una nuova elezione. Non si fa luogo all'elezione del comitato qualora abbiano optato per la nuova facoltà almeno tre professori di prima fascia e due di seconda;
c) l'istituzione di nuove università o istituti di istruzione universitaria non statali, legalmente riconosciuti, nonché l'autorizzazione al rilascio di titoli aventi valore legale avviene contestualmente all'approvazione dello statuto e del regolamento didattico di ateneo, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341. A tali università o istituti si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243;
d) nel caso di soppressione di ateneo è garantito agli studenti il completamento degli studi, al personale tecnicoamministrativo e al personale docente e ricercatore il mantenimento del posto, anche in altra sede universitaria.
6. Nel caso di istituzione di nuove facoltà, nella stessa o in altra sede di università esistenti, non finalizzate all'obiettivo di cui al comma 5, lettera a), i predetti atenei disciplinano la procedura per la costituzione dei relativi organi accademici e per l'avvio delle attività.
7. Per l'attuazione della programmazione del sistema universitario sono prioritariamente utilizzate le quote annue determinate per la predetta finalità dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni.
8.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 2005, N. 7 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 31 MARZO 2005, N. 43))
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