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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357

Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat natuali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-10-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2026)
Testo in vigore dal:  14-6-2003
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Art. 8

Tutela delle specie faunistiche
1. Per le specie animali di cui all'allegato D, lettera a), al presente regolamento, è fatto divieto di:
a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;
b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;
c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;
d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.
2. Per le specie di cui al predetto allegato D, lettera a), è vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
3. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano instaurano un sistema di monitoraggio continuo delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato D, lettera a), e trasmettono un rapporto annuale al Ministero dell'ambiente.
5. In base alle informazioni raccolte il Ministero dell'ambiente
(( e della tutela del territorio ))
promuove ricerche ed indica le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione.