DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1996, n. 696

Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-2-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/2019)
Testo in vigore dal: 1-1-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
        Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione 
 
  1.  Non  sono  soggette  all'obbligo  di  certificazione   di   cui
all'articolo 1 le seguenti operazioni: 
    a) le cessioni di  tabacchi  e  di  altri  beni  commercializzati
esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; 
    b) le  cessioni  di  beni  iscritti  nei  pubblici  registri,  di
carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti  di  clienti
che  acquistano  al  di  fuori  dell'esercizio  di  impresa,  arte  e
professione; (7) (8) 
    c) le cessioni di prodotti  agricoli  effettuate  dai  produttori
agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall'articolo 34,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni; 
    d)  le  cessioni  di  beni  risultanti  dal  documento   di   cui
all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  se  integrato
nell'ammontare dei corrispettivi; (5) 
    e) le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di  supporti
integrativi, di libri, con esclusione di quelli d'antiquariato; 
    f) le prestazioni di servizi rese da  notai  per  le  quali  sono
previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa  ai  sensi
del decreto del Ministro di grazia  e  giustizia  30  dicembre  1980,
nonche' i protesti di cambiali e di assegni bancari; 
    g) le cessioni e le prestazioni  effettuate  mediante  apparecchi
automatici, funzionanti a gettone o a  moneta;  le  prestazioni  rese
mediante apparecchi da trattenimento  o  divertimento  installati  in
luoghi pubblici o locali aperti al  pubblico,  ovvero  in  circoli  o
associazioni di qualunque specie; 
    h) le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse
soggetti all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23  dicembre
1998, n. 504, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo
Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate. 
    i) le somministrazioni  di  alimenti  e  bevande  rese  in  mense
aziendali, interaziendali, scolastiche ed  universitarie  nonche'  in
mense popolari gestite direttamente da enti pubblici  e  da  enti  di
assistenza e di beneficenza; 
    l) le prestazioni  di  traghetto  rese  con  barche  a  remi,  le
prestazioni  rese  dai  gondolieri  della  laguna  di   Venezia,   le
prestazioni di trasporto  rese  con  mezzi  a  trazione  animale,  le
prestazioni  di  trasporto  rese  a  mezzo  servizio  di   taxi,   le
prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che  esplicano
attivita' di traghetto fluviale di persone e  veicoli  tra  due  rive
nell'ambito dello stesso comune o tra comuni limitrofi; 
    m) le prestazioni di custodia  e  amministrazione  di  titoli  ed
altri servizi resi da aziende  o  istituti  di  credito  da  societa'
finanziarie  o  fiduciarie  e  dalle  societa'   di   intermediazione
mobiliare; 
    n) le cessioni e le prestazioni esenti di  cui  all'articolo  22,
primo comma, punto 6, del decreto del Presidente della Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633; 
    o) le prestazioni  inerenti  e  connesse  al  trasporto  pubblico
collettivo di persone e di veicoli e bagagli al  seguito  di  cui  al
primo comma dell'articolo 12 della legge 30 dicembre  1991,  n.  413,
effettuate dal soggetto esercente l'attivita' di trasporto; 
    p) le prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese
da soggetti che, senza finalita' di lucro, svolgono la loro attivita'
esclusivamente nei confronti di portatori di handicap; 
    q)  ((LETTERA  ABROGATA  DAL  D.L.  26  OTTOBRE  2019,  N.   124,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 DICEMBRE 2019, N. 157)); 
    r) le prestazioni  effettuate,  in  caserme,  ospedali  od  altri
luoghi stabiliti,  da  barbieri,  parrucchieri,  estetisti,  sarti  e
calzolai   in   base   a   convenzioni   stipulate   con    pubbliche
amministrazioni; 
    s) le prestazioni rese da fumisti, nonche' quelle rese, in  forma
itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini; 
    t) le prestazioni  rese  da  rammendatrici  e  ricamatrici  senza
collaboratori o dipendenti; 
    u) le prestazioni  di  riparazione  di  calzature  effettuate  da
soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti; 
    v) le prestazioni rese da  impagliatori  e  riparatori  di  sedie
senza dipendenti e collaboratori; 
    z) le prestazioni di cardatura della lana  e  di  rifacimento  di
materassi e affini rese  nell'abitazione  dei  clienti  da  parte  di
materassai privi di dipendenti e collaboratori; 
    aa) le prestazioni di riparazione di biciclette rese da  soggetti
che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti; 
    bb) le cessioni da parte di venditori  ambulanti  di  palloncini,
piccola oggettistica  per  bambini,  gelati,  dolciumi,  caldarroste,
olive, sementi e affini non muniti  di  attrezzature  motorizzate,  e
comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature,  il
commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti
nei mercati rionali; 
    cc) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma
itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e  simili,  nei  cinema,
teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di  manifestazioni  in
genere; 
    dd) le cessioni di cartoline e souvenirs da  parte  di  venditori
ambulanti, privi di strutture motorizzate; 
    ee) le somministrazioni di  alimenti  e  bevande,  accessorie  al
servizio di pernottamento nelle carrozze letto,  rese  dal  personale
addetto alle carrozze medesime; 
    ff) le prestazioni  rese  dalle  agenzie  di  viaggio  e  turismo
concernenti la prenotazione di  servizi  in  nome  e  per  conto  del
cliente; 
    gg) le prestazioni di parcheggio di veicoli  in  aree  coperte  o
scoperte, quando la determinazione o il pagamento  del  corrispettivo
viene  effettuata  mediante  apparecchiature  funzionanti  a  monete,
gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o
strumenti  similari,  indipendentemente  dall'eventuale  presenza  di
personale addetto; 
    hh)  le  cessioni  e  le  prestazioni  poste  in   essere   dalle
associazioni  sportive  dilettantistiche  che  si   avvalgono   della
disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonche'  dalle
associazioni senza fini  di  lucro  e  dalle  associazioni  pro-loco,
contemplate dall'articolo 9-bis della legge 6 febbraio 1992, n. 66; 
    ii) le prestazioni aventi per oggetto  l'accesso  nelle  stazioni
ferroviarie; 
    ll)  le  prestazioni  aventi  per  oggetto  servizi  di  deposito
bagagli; 
    mm) le prestazioni aventi per oggetto l'utilizzazione di  servizi
igenico-sanitari pubblici; 
    nn) le prestazioni di alloggio rese nei dormitori pubblici; 
    oo)  le  cessioni  di  beni  poste  in  essere  da  soggetti  che
effettuano  vendite  per  corrispondenza,   limitatamente   a   dette
cessioni; 
    pp) le cessioni di prodotti  agricoli  effettuate  dalle  persone
fisiche di cui all'articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59,  se
rientranti  nel  regime  di  esonero   dagli   adempimenti   di   cui
all'articolo 34, quarto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
    qq) le cessioni e le prestazioni  poste  in  essere  da  regioni,
province, comuni e loro  consorzi,  dalle  comunita'  montane,  delle
istituzioni di assistenza e beneficenza, dagli  enti  di  previdenza,
dalle unita' sanitarie locali, dalle  istituzioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,  nonche'  dagli
enti obbligati alla tenuta della contabilita' pubblica, ad esclusione
di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai comuni; 
    rr) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148; 
    ss) le prestazioni relative al servizio telegrafico nazionale  ed
internazionale rese dall'Ente poste. 
  tt) le attrazioni e gli intrattenimenti indicati  nella  sezione  I
limitatamente alle piccole e medie  attrazioni  e  alla  sezione  III
dell'elenco delle attivita' di cui  all'articolo  4  della  legge  18
marzo 1968, n. 337,  escluse  le  attrazioni  installate  nei  parchi
permanenti da divertimento di cui  all'articolo  8  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  21  aprile  1994,  n.   394,   qualora
realizzino un volume di affari annuo superiore a cinquanta milioni di
lire . 
  tt-bis) le prestazioni di servizi effettuate dalle imprese  di  cui
all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999,  n.
261, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei  punti
di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso
il pubblico nonche' quelle rese al domicilio del cliente tramite  gli
addetti al recapito. 
  2.  Non  sono  altresi'  soggette  all'obbligo  di   documentazione
disposto dall'articolo 12, primo comma, della legge 30 dicembre 1991,
n. 413, in relazione agli adempimenti  prescritti,  le  categorie  di
contribuenti e le operazioni che a norma  dell'articolo  22,  secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, sono esonerate dall'obbligo di  emissione  della  fattura  in
virtu' dei seguenti decreti del Ministro delle finanze: 
    a) decreto 4 marzo 1976: Associazione italiana della Croce rossa;
b) decreto 13 aprile 1978: settore delle telecomunicazioni; 
    c) decreto 20 luglio 1979: enti concessionari di  autostrade;  d)
decreto 2 dicembre 1980: esattori comunali e consorziali; 
    e) decreto 16 dicembre  1980:  somministrazione  di  acqua,  gas,
energia elettrica e manutenzione degli impianti di fognatura,  i  cui
corrispettivi sono riscossi a mezzo ruoli esattoriali; 
    f) decreto 16 dicembre  1980:  somministrazione  di  acqua,  gas,
energia elettrica, vapore e teleriscaldamento; 
    g) decreto 22 dicembre 1980: societa' che esercitano il  servizio
di traghettamento  di  automezzi  commerciali  e  privati  tra  porti
nazionali; 
    h)  decreto  26  luglio  1985:  enti  e  societa'  di  credito  e
finanziamento; 
    i) decreto 19 settembre  1990:  utilizzo  di  infrastrutture  nei
porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di confine. (2) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544  ha  disposto  (con  l'art.  11,
comma 2) che le  disposizioni  in  esso  contenute  si  applicano  ai
rapporti posti in essere a decorrere dal 1 gennaio 2000. 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
335) che la presente modifica si applica alle operazioni effettuate a
partire dal 1° gennaio 2013. 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto: 
  - (con l'art. 1, comma 916) che la  presente  modifica  si  applica
alle fatture emesse a partire dal 1º gennaio 2019; 
  - (con l'art. 1, comma 917, lettere a) e b))  che  "Fermo  restando
quanto previsto al comma 916, le disposizioni dei commi da 909 a  928
si applicano alle  fatture  emesse  a  partire  dal  1º  luglio  2018
relative a: 
  a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere  utilizzati
come carburanti per motori; 
  b) prestazioni rese  da  soggetti  subappaltatori  e  subcontraenti
della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto  di
lavori,  servizi  o  forniture   stipulato   con   un'amministrazione
pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera  delle  imprese
si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui
all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che intervengono a
qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche  con
noli e forniture di beni  e  prestazioni  di  servizi,  ivi  compresi
quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei  relativi
contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi
della presente lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG  di  cui
all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,
riportati nelle fatture emesse dall'impresa  capofila  nei  confronti
dell'amministrazione pubblica"; 
  - (con l'art. 1, comma 927) che la presente modifica si  applica  a
partire dal 1° luglio 2018. 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dal D.L. 12  luglio
2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018,  n.
96, ha disposto (con l'art. 1, comma  917,  lettera  a))  che  "Fermo
restando quanto previsto al comma 916, le disposizioni dei  commi  da
909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire  dal  1º  luglio
2018 relative a: 
    a)  cessioni  di  benzina  o  di  gasolio  destinati  ad   essere
utilizzati come carburanti per motori, ad eccezione delle cessioni di
carburante  per  autotrazione  presso  gli   impianti   stradali   di
distribuzione, per le quali il comma 920  si  applica  dal  1°gennaio
2019". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 927) che "Le  disposizioni
di cui ai commi 920, 921 e 926 si applicano dal 1° gennaio  2019.  Le
disposizioni di cui ai commi da 922 a 925 si applicano dal 1°  luglio
2018".