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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1996, n. 693

Regolamento recante modificazioni al regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-2-1997
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Testo in vigore dal:  19-2-1997

Art. 2

1. La lettera b) del numero 2) dell'articolo 2 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, è sostituita dalla seguente:
" b) di un anno per ogni figlio vivente;".
2. Le lettere d) ed e) del numero 2) dell'articolo 2 del regolamento di cui al comma 1 sono sostituite dalla seguente:
" d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario di leva e di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Si prescinde dal limite di età per i candidati che siano dipendenti civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati d'autorità o a domanda; per gli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di polizia. Si prescinde parimenti dal limite di età per i dipendenti collocati a riposo ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;".
3. Il comma 3 dell'articolo 2 del regolamento di cui al comma 1 è sostituito dal seguente:
" 3. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.".
4. Dopo il comma 7 dell'articolo 2 del regolamento di cui al comma 1 è aggiunto il seguente:
"7-bis. I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.".
Note all'art. 2:
- La legge 24 dicembre 1986, n. 958, reca: "Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata".
- Si riporta il testo del comma 51 dell'art. 3 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica); "51. Il dipendente collocato in disponibilità può essere trasferito ad un posto vacante presso un'altra amministrazione secondo le ordinarie procedure di mobilità volontaria e d'ufficio. Il collocamento in disponibilità cessa dalla data di effettiva presa di servizio presso altra amministrazione. Nel caso di mancata accettazione del trasferimento da parte del dipendente ovvero quando non vi siano posti vacanti, l'amministrazione di provenienza dispone la cessazione del rapporto di servizio a decorrere dal termine del periodo di disponibilità. Al dipendente collocato a riposo non si applicano i limiti di età per l'accesso ai pubblici concorsi".
- Si riporta il testo dell'art. 127, primo comma, lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
"Oltre che nel caso previsto dall'art. 63, l'impiegato incorre nella decadenza dall'impiego:
a)-c) (omissis);
d) quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile".