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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1995, n. 581

Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/2/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/2000)
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Testo in vigore dal:  6-12-2000
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Art. 7

Registro delle imprese
1. Il registro delle imprese, tenuto secondo il modello approvato con decreto del Ministero dell'industria, è unico e comprende le sezioni speciali.
2. Nel registro delle imprese sono iscritti:
a) i soggetti previsti dalla legge e in particolare:
1) gli imprenditori di cui all'art. 2195 del codice civile;
2) le società di cui all'art. 2200 del codice civile;
3) i consorzi di cui all'art. 2612 del codice civile e le società consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile;
4) i gruppi europei di interesse economico di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
5) gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale, di cui all'art. 2201 del codice civile;
6) le società che sono soggette alla legge italiana ai sensi dell'art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218;
7) gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile;
8) i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile;
9) le società semplici di cui all'art. 2251 del codice civile;
b) gli atti previsti dalla legge.
3.
(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 588 ))
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4.
(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 588 ))
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5. La bollatura e la numerazione dei libri e delle scritture
contabili obbligatori previsti dall'art. 2214 del codice civile sono memorizzate nel registro delle imprese a fini di mera ricognizione dell'avvenuta formalità. La bollatura e la numerazione eseguite dal notaio sono comunicate all'ufficio entro il mese successivo. La numerazione di ogni libro o scrittura contabile è progressiva per ciascun imprenditore ad eccezione dei libri-giornale sezionali per i quali ogni libro ha numerazione separata e progressiva.
6.
(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 588 ))
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