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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1995, n. 394

Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica).

note: Entrata in vigore del decreto: 7/10/1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/04/2025)
Testo in vigore dal:  7-10-1995

Art. 20

Gruppi sportivi
1. Il personale delle Forze armate, inquadrato nei diversi gruppi sportivi o riconosciuto atleta di interesse nazionale od olimpico dalle Federazioni sportive o dal CONI, potrà essere autorizzato a non presenziare alle attività di servizio ed a quelle previste da corsi di formazione su specifica e motivata richiesta da parte degli organismi sportivi sopra menzionati, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il CONI o le Federazioni sportive e lo Stato Maggiore della Difesa.