DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1994, n. 487

Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-8-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/2021)
vigente al 21/03/2023
  • Articoli
  • Modalita' di accesso - Requisiti generali - Bando di
    concorso
    - Svolgimento delle prove concorsuali - Composizione
    della
    commissione esaminatrice - Adempimenti della
    commissione
    esaminatrice.
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  • 16
  • 17
  • 18
  • 18 bis
  • Concorsi unici
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  • 20
  • 21
  • 22
  • Assunzioni mediante gli uffici circoscrizionali per l'impiego ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
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  • ((Assunzioni obbligatorie presso i datori di lavoro pubblici. Requisiti e modalita'))
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 18-5-1997
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4. 
              Presentazione delle domande di ammissione 
  1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
devono essere indirizzate e presentate  direttamente  o  a  mezzo  di
raccomandata con avviso di ricevimento alla Presidenza del  Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - per i  concorsi
unici  e  all'amministrazione  competente  negli  altri   casi,   con
esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine  perentorio  di
giorni trenta dalla data di pubblicazione del  bando  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. 
  1-bis Per gli enti locali territoriali la pubblicazione  del  bando
nella Gazzetta Ufficiale di cui al comma  1  puo'  essere  sostituita
dalla pubblicazione di un avviso di concorso contenente  gli  estremi
del  bando  e  l'indicazione  della  scadenza  del  termine  per   la
presentazione delle domande. 
  2. La data di spedizione delle domande e'  stabilita  e  comprovata
dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. 
  3. La domanda deve essere  redatta  secondo  lo  schema  che  viene
allegato al bando di concorso, riportando tutte le  indicazioni  che,
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. 
  4. L'amministrazione non assume responsabilita' per la  dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatte indicazione del  recapito  da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva  comunicazione  del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per  eventuali
disguidi postali o telegrafici  o  comunque  imputabili  a  fatto  di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
  5. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127 )). 
  6. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127 )).