DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1994, n. 373

Regolamento recante definizione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina.

note: Entrata in vigore del decreto: 30/06/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/11/1995)
  • Articoli
  • DISPOSIZIONI GENERALI
  • 1
  • DEVOLUZIONE DELLE FUNZIONI DEI SOPPRESSI COMITATI INTERMINISTERIALI
    IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E DI POLITICA ECONOMICA
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • orig.
  • 6
  • DEVOLUZIONE A SINGOLI MINISTRI DELLE FUNZIONI DEGLI ALTRI COMITATI
    INTERMINISTERIALI SOPPRESSI.
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • NORME FINALI
  • 13
  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-11-1995
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5. 
            Devoluzione delle funzioni del soppresso CIP 
  1. Sono  devolute  al  CIPE  le  funzioni  del  soppresso  Comitato
interministeriale dei prezzi (CIP) di seguito indicate: 
    a)  poteri  di  indirizzo  e   di   direttiva   ai   fini   della
determinazione dei prezzi e delle  tariffe  di  cui  all'art.  4  del
decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre  1944,  n.  347  e  al
decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  15  settembre
1947, n. 896; 
    b) direttive e pareri di cui all'art. 17, comma 1, della legge 28
febbraio 1986, n. 41; 
    c) competenze in materia di tariffe  di  servizi  locali  di  cui
all'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498,  ad  esclusione  di
quelle  espressamente  attribuite  al  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, ai  sensi  del  comma  2  del  presente
articolo. 
  2. Sono attribuite al  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato le seguenti funzioni del soppresso CIP: 
    a) determinazione delle tariffe e delle  condizioni  generali  di
polizza di cui all'art. 11 della legge 26 dicembre 1969, n. 990; 
    b) fino all'assetto definitivo derivante  dall'istituzione  degli
organismi indipendenti di cui all'art. 1, lettera b), della legge  24
dicembre 1993, n. 537, le competenze in materia di energia  elettrica
e di gas, e in particolare: 
    1) determinazione del prezzo base  del  metano  per  forniture  a
produzioni industriali site nell'isola di Murano di cui  all'art.  19
della legge 29 novembre 1984, n. 798; 
    2) determinazione dell'ammontare del rimborso dovuto all'ENEL  in
base al disposto di cui all'art. 19 della legge 9 dicembre  1986,  n.
896; 
    3)  determinazione  delle   condizioni   e   dell'ammontare   del
corrispettivo per servizio di vettoriamento del gas naturale  di  cui
all'art. 12, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9; 
    4) determinazione dell'ammontare degli acconti  e  dei  conguagli
per l'integrazione tariffaria di cui all'art. 7, commi 3 e  4,  della
legge 9 gennaio 1991, n. 9; 
    5)  determinazione  dei  prezzi  relativi  alla  cessione,   alla
produzione per  conto  dell'ENEL  e  al  vettoriamento,  nonche'  dei
parametri relativi allo scambio  di  energia  elettrica  prodotta  da
imprese per uso proprio di cui all'art.  4  della  legge  6  dicembre
1962, n. 1643, come sostituito dall'art. 20  della  legge  9  gennaio
1991, n. 9. ((1)) 
  3. Il Ministro dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato
esercita le competenze di cui al comma precedente avvalendosi, in via
transitoria, degli uffici di segreteria e di supporto gia' del CIP. 
  4. Le banche dati sui prezzi di specifici prodotti o  categorie  di
prodotti sono  collocate  presso  il  Ministero  dell'industria,  del
commercio  e   dell'artigianato   ed   utilizzate   anche   ai   fini
dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
  5. I comitati provinciali dei prezzi di cui all'art. 3 del  decreto
legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, sono soppressi e
le  residue  funzioni  sono  attribuite   agli   uffici   provinciali
dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato.  La  Commissione
centrale  prezzi  di  cui  all'art.   2   del   decreto   legislativo
luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, e' soppressa. 
  6. Sono attribuite al Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali le funzioni concernenti la determinazione dei prezzi  delle
sanse vergini di oliva di cui all'art.  1  della  legge  21  dicembre
1962, n. 1527. 
  7. E' attribuita al Ministro delle poste e delle  telecomunicazioni
la determinazione delle tariffe postali e telegrafiche. 
    

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AGGIORNAMENTO (1)
  La L. 14 novembre 1995, n. 481 ha disposto (con l'art. 3, comma  1)
che "In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 14,  della
presente legge, sono trasferite all'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas le funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite
dall'articolo 5, comma 2, lettera  b),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, al Ministro  dell'industria,
del commercio e  dell'artigianato,  che  le  esercita,  a  norma  del
predetto  articolo  5,  sino  alla  emanazione  del  regolamento   di
organizzazione e funzionamento dell'Autorita' di cui all'articolo  2,
comma 28, della presente legge".