stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1994, n. 373

Regolamento recante definizione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina.

note: Entrata in vigore del decreto: 30/06/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/11/1995)
nascondi
  • Articoli
  • DISPOSIZIONI GENERALI
  • 1
  • DEVOLUZIONE DELLE FUNZIONI DEI SOPPRESSI COMITATI INTERMINISTERIALI
    IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E DI POLITICA ECONOMICA
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • orig.
  • 6
  • DEVOLUZIONE A SINGOLI MINISTRI DELLE FUNZIONI DEGLI ALTRI COMITATI
    INTERMINISTERIALI SOPPRESSI.
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • NORME FINALI
  • 13
  • Allegati
Testo in vigore dal:  19-11-1995
aggiornamenti all'articolo

Art. 5

Devoluzione delle funzioni del soppresso CIP
1. Sono devolute al CIPE le funzioni del soppresso Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) di seguito indicate:
a) poteri di indirizzo e di direttiva ai fini della determinazione dei prezzi e delle tariffe di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347 e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896;
c) competenze in materia di tariffe di servizi locali di cui all'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ad esclusione di quelle espressamente attribuite al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi del comma 2 del presente articolo.
2. Sono attribuite al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le seguenti funzioni del soppresso CIP:
a) determinazione delle tariffe e delle condizioni generali di polizza di cui all'art. 11 della legge 26 dicembre 1969, n. 990;
b) fino all'assetto definitivo derivante dall'istituzione degli organismi indipendenti di cui all'art. 1, lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le competenze in materia di energia elettrica e di gas, e in particolare:
1) determinazione del prezzo base del metano per forniture a produzioni industriali site nell'isola di Murano di cui all'art. 19 della legge 29 novembre 1984, n. 798;
2) determinazione dell'ammontare del rimborso dovuto all'ENEL in base al disposto di cui all'art. 19 della legge 9 dicembre 1986, n. 896;
3) determinazione delle condizioni e dell'ammontare del corrispettivo per servizio di vettoriamento del gas naturale di cui all'art. 12, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
4) determinazione dell'ammontare degli acconti e dei conguagli per l'integrazione tariffaria di cui all'art. 7, commi 3 e 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
5) determinazione dei prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'ENEL e al vettoriamento, nonché dei parametri relativi allo scambio di energia elettrica prodotta da imprese per uso proprio di cui all'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, come sostituito dall'art. 20 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.
((1))
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita le competenze di cui al comma precedente avvalendosi, in via transitoria, degli uffici di segreteria e di supporto già del CIP.
4. Le banche dati sui prezzi di specifici prodotti o categorie di prodotti sono collocate presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed utilizzate anche ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
5. I comitati provinciali dei prezzi di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, sono soppressi e le residue funzioni sono attribuite agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La Commissione centrale prezzi di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, è soppressa.
6. Sono attribuite al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali le funzioni concernenti la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1962, n. 1527.
7. È attribuita al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni la determinazione delle tariffe postali e telegrafiche.


-------------
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 14 novembre 1995, n. 481 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 14, della presente legge, sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dall'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che le esercita, a norma del predetto articolo 5, sino alla emanazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità di cui all'articolo 2, comma 28, della presente legge".