stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1994, n. 367

Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili.

note: Entrata in vigore della legge: 10-12-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/2011)
Testo in vigore dal:  6-9-1997
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

Informatizzazione delle fasi della spesa
1. Ai fini dell'informatizzazione delle procedure di spesa, gli atti dai quali deriva un impegno a carico del bilancio dello Stato debbono contenere una clausola di ordinazione della spesa formata da tutti gli elementi necessari per provvedere al pagamento, nelle evidenze disponibili al momento dell'impegno.
2. In tutti i casi nei quali al pagamento non si debba provvedere in unica soluzione, la clausola di ordinazione della spesa riporta anche le condizioni, i termini e gli eventuali importi dei singoli pagamenti.
3. Gli elementi di cui al comma 1, ed in ogni caso quelli indicati dall'articolo 652, comma 1, lettere da
a) ad f), del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827, aggiunto dall'articolo 17 del presente regolamento, sono inseriti, a cura della competente Ragioneria, nel sistema informativo integrato al momento della registrazione dell'impegno e costituiscono la base per la formazione del mandato informatico, che tiene luogo dell'ordinativo diretto cartaceo.
4. Qualora il pagamento debba essere effettuato in via definitiva per un importo inferiore a quello impegnato, si provvede alla rideterminazione dell'impegno. Nella stessa sede si provvede per le modifiche che si rendessero necessarie per l'esatta individuazione del creditore e del luogo dell'adempimento. (2)
((3))
-----------------
AGGIORNAMENTO (2)

La L. 3 aprile 1997, n. 94 ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998".
-----------------
AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18, e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, si applicano, a regime, dal 1 gennaio 1999".