DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1994, n. 367

Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili.

note: Entrata in vigore della legge: 10-12-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/2011)
Testo in vigore dal: 6-9-1997
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 13. 
                   Estinzione dei titoli di spesa 
  1. I mandati informatici e gli altri titoli  di  spesa  di  importo
superiore a otto milioni di lire vengono emessi con  la  clausola  da
estinguersi mediante accreditamento  al  conto  corrente  bancario  o
postale del creditore, ovvero mediante gli altri mezzi  di  pagamento
disponibili nei circuiti bancario o postale secondo la scelta operata
dal creditore medesimo, fatti salvi i pagamenti che  devono  affluire
ai conti di tesoreria o all'erario e quelli previsti  dal  successivo
articolo 14. Il  Ministro  del  tesoro,  con  proprio  decreto,  puo'
modificare il suddetto limite  di  importo  al  fine  di  adeguare  i
pagamenti dello Stato alle esigenze e ai principi di cui all'articolo
1 del presente regolamento. (2) ((3)) 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 3 aprile 1997, n. 94 ha disposto (con l'art. 6, comma 3)  che
"Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17,  18  e  21
del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,  n.  367,
si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998". 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279 ha disposto (con l'art.  15,  comma
1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18,
e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile  1994,  n.
367, si applicano, a regime, dal 1 gennaio 1999".