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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 342

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio

note: Entrata in vigore del decreto: 05/12/1994
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Testo in vigore dal:  5-12-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 31 marzo 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e definizioni
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di autorizzazione all'aumento del numero dei facchini, contenuto nell'elenco n. 4, allegato alla legge 24 dicembre 1993, n. 537 ed i procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio, ad esso connessi ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, disciplinati dall'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, adottato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalla legge 3 maggio 1955, n. 407.
2. Ai fini del presente regolamento si intende: per "testo unico", il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; per "autorità", l'autorità locale di pubblica sicurezza; per "ufficio provinciale", l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione è il seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica .. (Omissis).
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
(Omissis)".
- L'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti).
(Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
(Omissis)".
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990).
- I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sono i seguenti:
"Art. 2 (Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi).
(Omissis).
7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attività privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7.
9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa;
b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di conclusione;
d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti;
g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale;
h) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo.
(Omissis)".
- Il regio decreto n. 773/1931 reca: "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 1931).
- Il testo della legge n. 407/1955 è il seguente:
"Art. 1. - La presente legge regola i lavori dei facchini liberi esercenti per i quali è prescritta l'iscrizione di cui all'art. 121 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773.
Sono escluse dalla disciplina di cui alla presente legge le operazioni di facchinaggio inerenti al grado di ammasso della gestione statale, nonché quelle che si eseguono nell'ambito dei porti e aeroporti, delle dogane, dei mercati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, delle stazioni delle Ferrovie dello Stato per il trasporto di bagagli e colli a mano, in quanto dette operazioni risultino regolate con particolari norme di legge o di regolamento.
Sono inoltre, esclusi i lavori di facchinaggio eseguiti dagli imprenditori personalmente o a mezzo dei propri dipendenti con rapporto di lavoro di carattere stabile e continuativo, nonché quelli eseguiti per esigenze di carattere domestico e familiare.
Art. 2 - Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è istituita la commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio.
La commissione è presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, o da un suo delegato, ed è composta:
da un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;
da un rappresentante del Ministero dell'interno;
da due rappresentanti degli industriali;
da due rappresentanti dei commercianti;
da due rappresentanti degli agricoltori;
da sette rappresentanti dei lavoratori;
da due rappresentanti del movimento cooperativo.
I rappresentanti degli industriali, dei commercianti, degli agricoltori, dei lavoratori e del movimento cooperativo saranno scelti fra i designati, su richiesta del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria più rappresentative, e per i rappresentanti del movimento cooperativo dalle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute.
La commissione dura in carica due anni ed ha sede presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che istituirà apposita segreteria alla commissione stessa.
3. In ogni provincia, con decreto del prefetto, è istituita la commissione provinciale per la disciplina dei lavori di facchinaggio.
La commissione provinciale è presieduta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è composta:
dal questore o da un suo delegato;
da un rappresentante della camera di commercio, industria ed agricoltura;
da due rappresentanti degli industriali;
da due rappresentanti dei commercianti;
da due rappresentanti degli agricoltori;
da sette rappresentanti dei lavoratori.
I rappresentanti degli industriali, dei commercianti, degli agricoltori, dei lavoratori e del movimento cooperativo saranno scelti tra i designati, su richiesta del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni sindacali provinciali di categoria più rappresentative, e per i rappresentanti del movimento cooperativo dalle associazioni provinciali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute.
La commissione dura in carica due anni ed ha sede presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che istituirà apposita segreteria alla commissione provinciale medesima.
Art. 4. - La commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio ha i seguenti compiti:
a) esprimere parere e formulare proposte per tutto quanto si riferisce alla disciplina dei lavori di facchinaggio ed al coordinamento dell'attività delle commissioni provinciali;
b) esprimere pareri e formulare proposte per la fissazione di tariffe a carattere nazionale;
c) esprimere parere sui ricorsi che siano presentati avverso le determinazioni adottate dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e in materia di regolamentazione dei lavori di facchinaggio; nonché avverso le determinazioni delle commissioni provinciali di cui al precedente art. 3;
d) formulare proposte per ogni migliore tutela previdenziale, assistenziale, mutualistica ed infortunistica dei facchini liberi esercenti in genere.
Sulle materie per le quali il presente articolo riconosce alla commissione la competenza ad esprimere pareri, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvederà, uditi i pareri stessi.
5. Le norme per il funzionamento della commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio saranno stabilite con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale medesima.
Detta commissione è convocata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ogni qualvolta lo ritenga opportuno; o quando ne facciano richiesta motivata almeno tre dei suoi componenti.
6. La commissione provinciale per la disciplina dei lavori di facchinaggio ha i seguenti compiti:
a) classificare, in base agli usi, alle consuetudini, alle esigenze locali, alle situazioni contrattuali e di fatto già esistenti, i lavori di facchinaggio di competenza delle cooperative, carovane od altre associazioni di facchini liberi esercenti, nonché dei facchini liberi esercenti non associati in detti organismi;
b) determinare, in base alle possibilità normali delle singole sfere di attività, il numero dei facchini che possono esercitare l'attività di libero facchinaggio nel territorio di ciascun comune, in modo da rendere possibile la regolare effettuazione dei lavori di facchinaggio, tenendo conto della necessità di permettere ai singoli facchini una continuativa permanenza al lavoro ed il raggiungimento di un equo minimo di retribuzione media giornaliera;
c) istituire e tenere aggiornato il registro provinciale delle cooperative, carovane e delle altre associazioni di facchini liberi esercenti, nonché dei liberi facchini non associati nei predetti organismi collettivi, con l'indicazione, per ciascun organismo e per ciascun libero lavoratore non associato, della sfera di attività e delle specializzazioni;
d) determinare tariffe, orari, norme e regolamenti relativamente ai lavori di facchinaggio di competenza dei facchini liberi esercenti e dei loro organismi collettivi operanti nel territorio della provincia;
e) formulare ogni altra disposizione ed adottare ogni altro provvedimento che si ravvisi necessario per la migliore esecuzione dei lavori di facchinaggio;
f) svolgere opera di amichevole composizione, su richiesta di almeno una delle parti, per le controversie che si determinassero tra i committenti dei lavori di facchinaggio ed i facchini liberi esercenti; nonché per le controversie sorgenti fra i facchini medesimi, sia individualmente che collettivamente, fra carovane, cooperative ed altri organismi similari.
La commissione provinciale si riunisce su convocazione del suo presidente ed anche su richiesta motivata di almeno tre dei suoi componenti.
Art. 7. - Laddove, per fronteggiare particolari esigenze dei lavori di facchinaggio, si rende necessario un aumento temporaneo del numero dei facchini autorizzati in ciascuna provincia, la commissione provinciale, od in caso di particolare urgenza l'ufficio provinciale del lavoro, potranno disporre per la chiamata nel luogo del lavoro di facchini di altri comuni viciniori, sia singoli che riuniti in organismi collettivi.
Ove l'adozione di tale provvedimento non sia possibile, o comunque, risulti insufficiente le cooperative, le carovane di facchini o gli altri organismi similari del luogo, protranno essere autorizzati dall'ufficio provinciale del lavoro a chiamare, in via provvisoria, lavoratori disponibili presso gli uffici di collocamento giurisdizionalmente competenti, con facoltà di scelta qualora si tratti di lavori che richiedono particolare capacità o fiducia.
Tali lavoratori avranno diritto al trattamento economico stabilito per gli stessi facchini liberi esercenti.
Art. 8. - Le determinazioni adottate dalla commissione provinciale saranno rese esecutive entro 30 giorni con decreto prefettizio.
Contro le deliberazioni rese esecutive dal decreto prefettizio o contro la mancata emissione del decreto prefettizio relativo alle deliberazioni stesse, è ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale decide, sentita la commissione centrale, entro 90 giorni.
Art. 9. - Contro le inosservanze da parte dei lavoratori, singoli o associati, potrà essere proposto dalla commissione provinciale all'autorità competente il ritiro temporaneo della licenza rilascita ai sensi dell'art. 121 della legge 18 giugno 1931, n. 773.
In caso di recidiva, potrà anche essere proposto il ritiro definitivo della licenza stessa.
Art. 10. - La vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle norme di attuazione della stessa, è demandata all'ispettorato del lavoro ed ai normali organi di polizia giudiziaria.
Art. 11. - Le infrazioni alla presente legge da parte dei committenti di lavoro sono punite con sanzioni amministrative da lire 50.000 a lire 500.000.
Art. 12. Sono abrogate tutte le disposizioni che risultano in contrasto con quelle della presente legge".
- La legge n. 628/1961 reca: "Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 27 luglio 1961).
Note all'art. 1
- L'elenco n. 4, allegato alla legge n. 537/1993, contiene i procedimenti amministrativi da semplificare ai sensi dell'art. 2, comma 7 della legge, riportato nelle precedenti note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 2, comma 7 della legge n. 537/1993, si vedano le precedenti note alle premesse.
- Il testo dell'art. 121 del regio decreto n. 773/1931 è il seguente:
"Art. 121 (art. 122 T.U.L. 1926). - Salve le disposizioni di questo testo unico circa la vendita ambulante delle armi, degli strumenti atti ad offendere e delle bevande alcooliche, non può essere esercitato il mestiere ambulante di venditore o distributore di merci, generi alimentari o bevande, di iscritti o disegni, di cenciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza, barcaiuolo, lustrascarpe e mestieri analoghi, senza previa iscrizione in un registro apposito presso l'autorità locale di pubblica sicurezza. Questa rilascia certificato della avvenuta iscrizione.
L'iscrizione non è subordinata alle condizioni prevedute dall'art. 11 né a quella preveduta dal capoverso dell'art. 12, salva sempre la facoltà dell'autorità di pubblica sicurezza di negarla alle persone che ritiene capaci di abusarne.
È vietato il mestiere di ciarlatano".
- Per il testo della legge n. 407/1955, si vedano le precedenti note alle premesse.