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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1993, n. 378

Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati.

note: Entrata in vigore del decreto: 12/10/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/06/1996)
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Testo in vigore dal:  12-7-1996
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Art. 6

((Piano di estinzione))
((
1. Il piano di estinzione si compone di tre parti: la massa attiva, la massa passiva, ivi compresi gli oneri di liquidazione, e i debiti esclusi, allegati al piano stesso. Si conclude con la proposta di riparto.
))
2. Fanno parte della massa attiva:
a) il fondo di cassa risultante al 31 dicembre dell'esercizio precedente alla deliberazione del dissesto, rettificato sulla base delle riscossioni dei residui attivi e, fino alla concorrenza della cassa, dei pagamenti di residui passivi, effettuati prima della deliberazione di dissesto;
b) i crediti riportati tra i residui attivi dopo la revisione straordinaria degli stessi, esclusi quelli di cui al comma 6 del presente articolo;
c) le quote di mutui residue e disponibili in quanto corrispondenti ad economie accertate rispetto alle somme mutuate, esclusi i mutui della Cassa depositi e prestiti;
d) il ricavato della cessione di attività produttive non sufficientemente remunerative per l'ente;
e) il ricavato della vendita di beni mobili non strettamente indispensabili per il disimpegno dei servizi d'istituto;
((
f) il ricavato della vendita di beni immobili, se ed in quanto necessaria, tenuto conto degli introiti di cui alle lettere g) e h);
))
((
g) il ricavato del mutuo a carico dello Stato;
))
h) interessi attivi maturati sul conto bancario di cassa della gestione.
3. Fanno parte della massa passiva:
a) le somme da restituire al comune per già avvenuto pagamento di residui passivi non portati in detrazione, come da comma 2, lettera a), del presente articolo; i debiti riportati nei residui passivi (anche perenti) rideterminati quali risultano nel complesso, per capitolo, dall'ultimo conto consuntivo approvato dal consiglio dell'ente o dal verbale di chiusura dell'esercizio precedente a quello della dichiarazione di dissesto, se non sono decorsi i termini per l'approvazione del conto consuntivo;
c)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 11 GIUGNO 1996, N. 336))
;
d)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 11 GIUGNO 1996, N. 336))
;
e)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 11 GIUGNO 1996, N. 336))
.
e-bis). debiti fuori bilancio sorti entro il 12 giugno 1990, non compresi nei provvedimenti di riconoscimento adottati dall'ente locale e riconosciuti legittimi dall'organo straordinario di liquidazione.
4. Gli oneri di liquidazione sono costituiti dai compensi ai liquidatori, dai rimborsi di spese, dalle indennità di missione e dalle spese per le eventuali consulenze esterne autorizzate.
5. Sono esclusi dalla massa passiva:
a) i debiti fuori bilancio, anche se riconosciuti, ed i residui passivi, caduti in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 del codice civile;
b) i debiti fuori bilancio che non siano suffragati dalle attestazioni dell'amministrazione ordinaria e da idonea documentazione ovvero da sola documentazione per i casi di cui alla lettera c) del comma 3;
c) i debiti fuori bilancio che non siano conseguenti a spese per l'esercizio di funzioni o servizi di competenza dell'ente per legge;
d) i debiti fuori bilancio relativi comunque a spese di rappresentanza, pranzi, ricevimenti, consumazioni o simili;
((
e) i debiti fuori bilancio maturati entro il 12 giugno 1990, non riconosciuti dal consiglio dell'ente entro il 15 luglio 1991 o dall'organo straordinario di liquidazione;
))
f) i debiti fuori bilancio maturati dopo il 12 giugno 1990 per fattispecie diverse da quelle indicate all'articolo 12-bis, comma 4, del decreto-legge n. 6 del 1991, in quanto rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 23 del decreto-legge n. 66 del 1989;
g)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 11 GIUGNO 1996, N. 336))
;
h) debiti per espropriazione di aree ricomprese nei piani di edilizia economico-popolare o di insediamenti produttivi, per le parti cedute o date in concessione superficiaria a enti o privati per la realizzazione di immobili, in tutti i casi nei quali l'ente sia in grado di adottare provvedimenti di recupero a carico degli acquirenti o concessionari.
6.
((IL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 11 GIUGNO 1996, N. 336, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA))
.
7. Il piano di estinzione si conclude con la proposta di riparto della massa attiva tra i creditori, detratti gli oneri di liquidazione di cui al precedente comma 4 ed i debiti finanziati con entrate vincolate a norma di legge, con soddisfazione prioritaria dei crediti assistiti da privilegio, pegno, ipoteca o da altre cause di prelazione stabilite dalla legge. Per la quota che residua dalla liquidazione totale dei creditori dell'ente locale è prevista la restituzione all'ente stesso per la sola parte rinveniente da componenti della massa attiva originariamente di proprietà dell'ente locale e fatta esclusione del mutuo concesso in funzione dello stato di dissesto. In caso di massa attiva insufficiente, è previsto il riparto proporzionale alla massa passiva. Fermo restando l'accertamento delle condizioni di legittimità della spesa, da effettuarsi a cura dell'organo straordinario di liquidazione, i residui passivi, pagati anteriormente alla data di deliberazione del dissesto o anteriormente al 21 marzo 1992 per i dissesti già dichiarati a tale data, sono assistiti da prelazione per la parte eccedente la cassa come determinata ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'art. 6. Se pagati posteriormente alla data di deliberazione del dissesto i residui passivi, fermo restando l'accertamento delle condizioni di legittimità della spesa, sono inseriti nella massa passiva come credito del comune, restando a carico degli amministratori l'eventuale parte eccedente in caso di pagamento proporzionale per insufficienza della massa attiva.
8. Nella parte del piano relativa alla massa attiva, l'organo straordinario di liquidazione espone dettagliatamente i vari cespiti e ne indica singolarmente il valore secondo la stima effettuata ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del presente decreto. Nel caso di cessione di attività produttive o vendite di beni immobili l'organo di liquidazione è tenuto ad iscrivere nel piano di risanamento un valore pari a 4/5 (80 per cento) della stima effettuata.
9. Nella parte del piano relativa alla massa passiva, l'organo straordinario di liquidazione indica i debiti singolarmente, evidenziando, in due settori distinti, uno per i residui e l'altro per i fuori bilancio:
- il numero d'ordine;
- il nominativo o ragione sociale;
- l'oggetto della spesa;
- l'epoca del debito;
- l'importo del debito per sorte capitale;
- l'importo del debito per interessi ed accessori;
- il totale del debito.
10. In calce al piano di estinzione dei debiti il commissario o tutti i commissari straordinari di liquidazione rendono, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di rispetto delle disposizioni delle leggi e del presente decreto, assicurando:
a) che non sono compresi nella massa passiva debiti prescritti;
b) che non sono compresi nella massa passiva debiti ricadenti nei casi di esclusione previsti dal presente decreto;
c) che i debiti ammessi alla massa passiva si riferiscono a spese per le quali è stata accertata la necessità per l'esercizio delle funzioni e dei servizi di competenza dell'ente locale per legge;
d) che per i debiti ammessi è stata acquisita la documentazione conforme alle prescrizioni ed ai modelli che fanno parte del presente decreto.
11. Nella parte del piano relativo ai debiti esclusi, l'organo straordinario di liquidazione riporta gli elementi identificativi di cui al precedente comma 9 ed i motivi dell'esclusione.
12. Prima dell'inclusione nella massa passiva di perdite di gestione di enti od organismi dipendenti dall'ente locale nonché di aziende municipalizzate, provincializzate, consortili e speciali, l'organo straordinario di liquidazione ha l'obbligo di verificare l'attendibilità dei dati ed accertare, anche sotto l'aspetto della pertinenza e della congruità, la legittimità delle partite di credito e di debito, nell'ambito degli enti, organismi ed aziende, i quali perciò sono tenuti a consentire gli accessi negli uffici e la disponibilità degli atti. Per le partite per le quali l'organo di liquidazione non abbia accertato i requisiti di cui sopra si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 12.
13. Il piano di estinzione è redatto secondo lo schema allegato D al presente decreto.