DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/2023)
Testo in vigore dal: 21-8-2013
aggiornamenti all'articolo
                    Art. 240 (Art. 80 Cod. Str.) 
  (Requisiti dei titolari delle imprese e dei responsabili tecnici) 
 
  1. I requisiti personali e professionali del titolare  dell'impresa
individuale, quando questa si avvalga di una sola sede  operativa,  o
in sua vece  e  negli  altri  casi,  ivi  compresi  i  consorzi,  del
responsabile tecnico, sono i seguenti: 
    a) avere raggiunto la maggiore eta'; 
    b) non essere e non essere stato sottoposto a misure  restrittive
di sicurezza personale o a misure di prevenzione; 
    c) non essere e non  essere  stato  interdetto  o  inabilitato  o
dichiarato  fallito  ovvero  non  avere  in  corso  procedimento  per
dichiarazione di fallimento; 
    d) essere cittadino  italiano  o  di  altro  stato  membro  della
Comunita' Europea, ovvero di uno Stato anche  non  appartenente  alla
Comunita' Europea, con  cui  sia  operante  specifica  condizione  di
reciprocita'; 
    e) non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e  non
essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'articolo 444
del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti
penali; 
    f) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98)); 
    g) aver conseguito un diploma di perito industriale, di  geometra
o di maturita' scientifica ovvero un diploma di laurea  o  di  laurea
breve in ingegneria; 
    h) aver superato un  apposito  corso  di  formazione  organizzato
secondo  le  modalita'  stabilite  dal  Dipartimento  dei   trasporti
terrestri. 
  2.  Il  responsabile  tecnico  deve  inoltre  svolgere  la  propria
attivita'  in  maniera  continuativa   presso   la   sede   operativa
dell'impresa o  presso  il  consorzio  cui  e'  stata  rilasciata  la
concessione stessa. Il responsabile tecnico non puo'  operare  presso
piu' di una sede operativa di impresa o presso piu' di  un  consorzio
che effettui il servizio di revisione ed e' tenuto  a  presenziare  e
certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione
che si riferiscono alla sua responsabilita'. In  caso  di  temporanea
assenza od impedimento del responsabile  tecnico,  quest'ultimo  puo'
essere sostituito, per un  periodo  non  superiore  a  trenta  giorni
l'anno, dai soggetti e con i criteri stabiliti dal  Dipartimento  dei
trasporti terrestri.