DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2016
aggiornamenti all'articolo
                     Art. 72 (Art. 34 Cod. Str.) 
(Oneri supplementari a carico dei  mezzi  d'opera  per  l'adeguamento
                   delle infrastrutture stradali) 
  1. Il Ministero dei lavori pubblici, sulla base  dei  dati  forniti
dal Ministero  del  tesoro  in  ordine  all'importo  complessivo  dei
proventi dell'indennizzo d'usura acquisiti ai sensi dell'articolo 34,
comma 3, del codice,  predispone,  alla  fine  di  ciascun  esercizio
finanziario, specifico rapporto alla Conferenza Stato-Regioni di  cui
all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  2. Il rapporto annuale di cui al comma 1 viene  presentato  per  la
prima volta alla Conferenza Stato-Regioni entro e  non  oltre  il  31
marzo 1995 e riguarda l'esercizio finanziario 1994. 
  3. Per il perseguimento dei fini indicati dall'articolo 34, comma 4
del codice, il  Ministero  del  tesoro,  in  sede  di  determinazione
annuale delle quote di trasferimenti da effettuare a favore dell'ANAS
e  delle  regioni  tiene  conto  delle  somme  acquisite   ai   sensi
dell'articolo 34, comma 4, del codice, e le destina, nei casi in  cui
gli itinerari interessino sia le strade  statali  che  la  viabilita'
minore, in ragione di 7/10 alle amministrazioni regionali e  di  3/10
al compartimento  ANAS  competente  per  territorio  operativo.  (19)
((52)) 
  4. Le societa' concessionarie  delle  autostrade  comunicano  il  1
aprile, 1 agosto e 1 dicembre di ogni anno  all'Ispettorato  generale
per la circolazione e la sicurezza stradale gli importi acquisiti  ai
sensi dell'articolo 34, comma 3, del codice. La  comunicazione  viene
effettuata secondo moduli predisposti di comune accordo con  l'AISCAT
e su supporto informatico. 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56 ha disposto (con l'art. 1,  comma
1, lettera b)) che a decorrere dall'anno 2001 cessano i trasferimenti
erariali in favore delle regioni a  statuto  ordinario  previsti  dal
comma 3 del presente articolo, concernenti gli  indennizzi  di  usura
derivanti dall'uso dei mezzi d'opera. 
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AGGIORNAMENTO (52) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
596) che "A decorrere dall'anno 2016 cessano i trasferimenti erariali
in favore delle regioni a statuto speciale previsti dall'articolo 34,
comma  4,  del  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,   e
dall'articolo 72, comma 3, del regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernenti gli
indennizzi di usura derivanti dall'uso dei mezzi d'opera".