DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/2023)
Testo in vigore dal: 3-6-1993
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 28 
    (( (Fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati). 
  1. Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati,
da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali  e
conseguenti  ricostruzioni  o  negli  ampliamenti  fronteggianti   le
strade, non possono essere inferiori a: 
    a) 30 m per le strade di tipo A; 
    b) 20 m per le strade di tipo D. 
  2. Per le strade di tipo E ed F, nei casi di cui al  comma  1,  non
sono stabilite distanze minime dal confine  stradale  ai  fini  della
sicurezza della circolazione. 
  3. In assenza di strumento urbanistico  vigente,  le  distanze  dal
confine stradale da rispettare nei centri abitati non possono  essere
inferiori a: 
    a) 30 m per le strade di tipo A; 
    b) 20 m per le strade di tipo D ed E; 
    c) 10 m per le strade di tipo F. 
  4.  Le  distanze  dal  confine  stradale,  all'interno  dei  centri
abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri  di
cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente  alle  strade,
non possono essere inferiori a: 
    a) m 3 per le strade di tipo A; 
    b) m 2 per le strade di tipo D. 
  5. Per le altre strade, nei casi  di  cui  al  comma  4,  non  sono
stabilite,  distanze  minime  dal  confine  stradale  ai  fini  della
sicurezza della circolazione.))