DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/2023)
Testo in vigore dal: 14-7-2006
aggiornamenti all'articolo
                    Art. 252 (Art. 97 Cod. Str.) 
 (( (Adempimenti dell'intestatario del certificato di circolazione). 
  1.  In  caso  di  smarrimento,  distruzione   o   sottrazione   del
certificato  di  circolazione,  l'intestatario  dello  stesso,  entro
quarantotto ore, ne fa denuncia agli organi di Polizia  e  chiede  il
duplicato ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per  i
trasporti terrestri o ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251 che
provvede a rilasciarlo contestualmente alla domanda, con le modalita'
prescritte  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.
Analogamente procede in caso di  deterioramento  del  certificato  di
circolazione, previa consegna del documento deteriorato. 
  2. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione  della  targa,
l'intestatario del corrispondente certificato di circolazione,  entro
quarantotto ore,  chiede  il  rilascio  di  un  nuovo  certificato  e
l'emissione di una nuova targa ad un  ufficio  motorizzazione  civile
del Dipartimento per i trasporti terrestri o ad uno dei  soggetti  di
cui all'articolo 251 che provvede a rilasciare il nuovo certificato e
la  nuova  targa  contestualmente  alla  domanda,  con  le  modalita'
prescritte  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.
Analogamente procede in caso di deterioramento  della  targa,  previa
distruzione della stessa. 
  3. Il centro elaborazione dati del  Dipartimento  per  i  trasporti
terrestri  aggiorna  telematicamente  gli   archivi   del   Ministero
dell'interno in relazione alle operazioni di cui ai commi 1 e 2. 
  4. Il titolare che, successivamente alla richiesta di cui ai  commi
1 e 2, rientra in possesso del certificato di  circolazione  o  della
targa smarriti o sottratti, provvede alla loro distruzione. 
  5. In caso di trasferimento  di  residenza  delle  persone  fisiche
intestatarie  di  certificati  di  circolazione,  i  comuni,   previa
obbligatoria richiesta da parte degli interessati, devono trasmettere
all'Ufficio centrale  operativo  del  Dipartimento  per  i  trasporti
terrestri, per via telematica o  su  supporto  cartaceo,  secondo  la
modulistica prescritta dal Dipartimento per  i  trasporti  terrestri,
notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine  di  un
mese  decorrente  dalla  data  di  registrazione   della   variazione
anagrafica. L'Ufficio centrale operativo  sopra  citato  provvede  ad
aggiornare il certificato di  circolazione  trasmettendo  per  posta,
alla nuova residenza dell'intestatario, un tagliando di convalida  da
apporre sul certificato di circolazione. 
  6. Nei casi non previsti al comma 5, l'intestatario deve  chiedere,
entro trenta giorni dal trasferimento di  residenza,  l'aggiornamento
del certificato di circolazione ad un ufficio  motorizzazione  civile
del Dipartimento per i trasporti terrestri o ad uno dei  soggetti  di
cui all'articolo 251 che provvedono a rilasciare contestualmente alla
domanda,  con   le   modalita'   prescritte   dal   Ministero   delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  un  tagliando,  recante  la  nuova
residenza, da apporre sul certificato di circolazione.))