DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2020
aggiornamenti all'articolo
                    Art. 247 (Art. 94 Cod. Str.) 
      (Comunicazioni degli uffici della M.C.T.C. e del P.R.A.) 
  ((1. Al fine del  rilascio  della  carta  di  circolazione  di  cui
all'articolo 94, comma 1, del codice, il centro elaborazione dati del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali  ed
il personale trasmette al sistema  informativo  del  P.R.A.,  in  via
telematica, i dati  di  identificazione  dei  veicoli  di  cui  viene
chiesto  il  trasferimento  di  proprieta',  nonche'  i  dati  e   le
documentazioni in formato elettronico relativi  alle  generalita'  di
chi si e' dichiarato nuovo proprietario. 
  2. L'Ufficio del P.R.A. provvede  alle  trascrizioni  nel  pubblico
registro automobilistico ovvero, laddove accerti irregolarita', entro
tre giorni dal ricevimento dei dati e delle documentazioni di cui  al
comma 1, ricusa le formalita' dandone comunicazione in via telematica
al centro elaborazione dati del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione, gli affari generali ed il personale.)) 
  3. L'ufficio centrale  operativo  della  Direzione  generale  della
M.C.T.C. provvede ad  aggiornare  la  carta  di  circolazione  per  i
trasferimenti di residenza comunicati alle anagrafi comunali sei mesi
dopo la data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica,  trasmettendo  per  posta,  alla  nuova
residenza del proprietario o dell'usufruttuario o del  locatario  del
veicolo cui si riferisce la carta di  circolazione  un  tagliando  di
convalida da apporre sulla carta di circolazione medesima. A tal fine
i comuni devono  trasmettere  al  suddetto  ufficio  della  Direzione
generale della M.C.T.C., per via telematica o su  supporto  magnetico
secondo  i  tracciati  record  prescritti  dalla   stessa   Direzione
generale,  notizia  dell'avvenuto  trasferimento  di  residenza,  nel
termine di un mese  decorrente  dalla  data  di  registrazione  della
variazione anagrafica. Gli ufficiali  di  anagrafe  che  ricevono  la
comunicazione del trasferimento di residenza, senza che sia stata  ad
essi  dimostrata,  previa  consegna  delle  attestazioni,  l'avvenuta
effettuazione dei versamenti degli  importi  dovuti  ai  sensi  della
legge 1 dicembre 1986, n. 870  per  l'aggiornamento  della  carta  di
circolazione, ovvero non sia stato ad essi contestualmente dichiarato
che  il  soggetto  trasferito  non  e'  proprietario  o  locatario  o
usufruttuario  di   autoveicoli,   motoveicoli   o   rimorchi,   sono
responsabili in solido dell'omesso pagamento. (10) 
  4. Nei casi non previsti nel comma 3, all'aggiornamento della carta
di circolazione provvedono gli  uffici  provinciali  della  Direzione
generale della M.C.T.C., che provvedono, altresi', al  rinnovo  della
carta di circolazione nei casi di smarrimento, di  sottrazione  o  di
distruzione della carta medesima o delle targhe di cui agli  articoli
95 e 102 del codice. 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con  l'art.  17,  comma
25) che gli obblighi di eseguire i versamenti di cui al comma  3  del
presente articolo, sono soppressi.