DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/2023)
vigente al 30/09/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 3-6-2013
aggiornamenti all'articolo
                     Art. 21 (Art. 11 Cod. Str.) 
           (Coordinamento dei servizi di Polizia Stradale. 
                      Rilascio di informazioni) 
  1. Ai compiti di coordinamento dei servizi di polizia  stradale  di
cui all'articolo 11,  comma  3,  del  codice,  provvede  con  proprie
direttive il Ministro dell'interno. 
  ((2. La scorta puo' essere curata dai corpi di  polizia  municipale
ovvero provinciale,  quando  l'intero  itinerario  del  trasporto  si
sviluppa  su  strade  comunali  ovvero  provinciali.  Per  i  veicoli
eccezionali ovvero per i trasporti in condizioni  di  eccezionalita',
nella disponibilita' o sotto il diretto controllo delle Forze armate,
il Comando militare  responsabile  del  trasporto  potra'  richiedere
l'ausilio  dell'Arma  dei  Carabinieri  per   l'effettuazione   della
scorta.)) 
  3. Per ottenere le informazioni di cui all'articolo  11,  comma  4,
del codice, gli interessati  devono  rivolgersi  direttamente  o  con
raccomandata con ricevuta  di  ritorno,  al  comando  o  ufficio  cui
appartiene  il  funzionario  o  l'agente  che   ha   proceduto   alla
rilevazione dell'incidente. 
  4. Il comando o ufficio e' tenuto a fornire, previo pagamento delle
eventuali  spese,  le  informazioni  richieste  secondo  le   vigenti
disposizioni di legge. 
  5. In caso di incidente che abbia causato la morte di una  persona,
le informazioni sono  fornite,  previa  presentazione  di  nulla-osta
rilasciato dall'autorita' giudiziaria competente. 
  6. Se  dall'incidente  siano  derivate  lesioni  alle  persone,  le
informazioni sono fornite, in pendenza di procedimento penale, previa
autorizzazione   della   autorita'   giudiziaria,    ovvero    previa
attestazione prodotta dall'interessato e  rilasciata  dalla  medesima
autorita' dell'avvenuto decorso del termine  utile  previsto  per  la
presentazione della querela.