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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1992, n. 395

Regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

note: Entrata in vigore del decreto: 2/10/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/09/1998)
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  • ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI DA PARTE DEI
    POSSESSORI DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI CON
    L'ASSISTENZA DEI
    SOSTITUTI DI IMPOSTA.
    Capo I
    PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
    AI SOSTITUTI D'IMPOSTA DA PARTE DEI SOGGETTI ASSISTITI
  • 1
  • orig.
  • 2
  • agg.2
  • agg.1
  • orig.
  • ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI DA PARTE DEI
    POSSESSORI DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI CON
    L'ASSISTENZA DEI
    SOSTITUTI DI IMPOSTA.
    Capo II
    ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO DI IMPOSTA
  • 3
  • orig.
  • 4
  • 5
  • orig.
  • 6
  • ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI DA PARTE DEI
    POSSESSORI DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI CON
    L'ASSISTENZA DEI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE PER
    LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI (C.A.A.F.).
    Capo I
    CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE
    PER LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI
  • 7
  • 8
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  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • orig.
  • ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI DA PARTE DEI
    POSSESSORI DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI CON
    L'ASSISTENZA DEI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE PER
    LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI (C.A.A.F.).
    Capo II
    ADEMPIMENTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI
    ASSISTITI DAI CENTRI AUTORIZZATI
  • 14
  • agg.2
  • agg.1
  • orig.
  • ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI DA PARTE DEI
    POSSESSORI DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI CON
    L'ASSISTENZA DEI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE PER
    LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI (C.A.A.F.).
    Capo III
    ADEMPIMENTI DEI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA
    FISCALE PER LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI
  • 15
  • agg.3
  • agg.2
  • agg.1
  • orig.
  • ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI DA PARTE DEI
    POSSESSORI DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI CON
    L'ASSISTENZA DEI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE PER
    LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI (C.A.A.F.).
    Capo IV
    ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA
  • 16
  • orig.
  • 17
  • orig.
  • 18
  • 19
Testo in vigore dal:  22-9-1998
aggiornamenti all'articolo

Art. 15

Controllo della dichiarazione e liquidazione delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale
1. Il Centro autorizzato di assistenza fiscale, con le modalità previste nell'art. 3, commi 1 e 2, riceve le apposite dichiarazioni e le buste contenenti le schede di cui rispettivamente all'art. 14, comma 4, e all'art. 2, comma 7, controlla la regolarità formale delle dichiarazioni, liquida le relative imposte compreso l'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale e determina le rate di acconto.
2. Il Centro di assistenza comunica al sostituto, indicato all'art. 14, comma 5, il risultato contabile finale della dichiarazione di cui al comma 1, ai fini del conguaglio, a credito o a debito, da effettuare in sede di ritenuta d'acconto. Tale comunicazione, da redigere su stampato conforme al modello approvato con il decreto del Ministro delle finanze di cui all' art. 2, comma 2, è consegnata, entro il 5 maggio, agli enti che erogano pensioni, ed entro il 15 maggio, agli altri sostituti di imposta. Per i soggetti amministrati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dal Ministero del tesoro e dalle altre amministrazioni dello Stato la consegna avviene mediante supporti magnetici. I sostituti di imposta rilasciano al Centro di assistenza ricevuta dell' avvenuta comunicazione, da redigere su stampato conforme al modello approvato con lo stesso decreto del Ministro delle finanze di cui all'art. 2, comma 2.(4)
3. Entro il 15 maggio, il centro di assistenza consegna al dichiarante copia, in duplice esemplare, della dichiarazione dei redditi, controllata ed elaborata, contenente anche i dati identificativi del Centro di assistenza stesso ed il prospetto di liquidazione delle imposte e dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale. Nel prospetto, oltre agli elementi di calcolo ed al risultato del conguaglio finale, sono indicati anche gli importi dei versamenti d'acconto eventualmente dovuti.(3)(4)
4. Il prospetto di liquidazione, di cui all'art. 3, comma 3, deve essere convalidato, mediante sottoscrizione, dal direttore tecnico responsabile di cui all'art. 10.
((
5. Entro il mese di luglio, il centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati trasmette in via telematica all'amministrazione finanziaria le dichiarazioni dei redditi, comprensive delle scelte ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle scelte effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, secondo le modalità stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni
))
((
6. Le apposite dichiarazioni dei redditi, i relativi prospetti di liquidazione delle somme dovute in base alle stesse e le schede per l'effettuazione delle scelte di cui al comma 2 sono conservati, da parte del centro di assistenza, per la durata prevista dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni. L'amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione o la trasmissione delle dichiarazioni, delle schede e dei prospetti di liquidazione
))