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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1992, n. 255

Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-4-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/03/2010)
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Testo in vigore dal:  16-4-1992

Art. 24

Valutazione e comparazione delle domande di concessione
in ambito locale a carattere commerciale
1. La valutazione e la comparazione delle domande di concessione sono effettuate da un'apposita commissione, nominata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, presieduta da un magistrato, con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o equiparata, e composta da due funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente e da un segretario appartenente alla nona qualifica funzionale. Nel caso in cui le domande siano superiori al numero delle assegnazioni di frequenze disponibili, la commissione procede ad una valutazione comparativa delle medesime sulla base degli elementi di cui all'articolo 23, comma 3, lettere b), d), f), g), h), p) e q), e comma 4, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) ed l).
2. La commissione assegna un punteggio a ciascuno degli elementi suindicati, sulla base dei criteri che sono stabiliti nel bando.
3. Al termine dell'esame comparativo la commissione compila la graduatoria; in caso di parità di punteggio la precedenza è determinata dal punteggio riportato nell'ordine alle voci d), g), h), f), p) e q) dell'articolo 23, comma 3, e alle voci a), d), e), f) ed h) dell'articolo 23, comma 4, e, in caso di ulteriore parità, dall'ordine di presentazione delle domande.
4. Le concessioni sono rilasciate entro sei mesi dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni secondo l'ordine della graduatoria, dallo stesso approvata.
5. Nel caso in cui un soggetto sia stato utilmente collocato nella graduatoria in un numero di bacini d'utenza superiore a quello previsto dall'articolo 19 della legge, l'Amministrazione provvede d'ufficio ad effettuare l'assegnazione secondo l'ordine di preferenza indicato dal richiedente ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera i).
Nota dell'art. 24:
- Per il testo dell'art. 19 della legge n. 223/1990 vedi in nota all'art. 23.