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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1991, n. 306

Regolamento concernente la residenza in sede dei familiari di dipendenti in servizio all'estero.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-10-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/05/2003)
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Testo in vigore dal:  15-10-1991

Art. 2

1. Agli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 173, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concernenti gli aumenti della indennità di servizio all'estero per situazione di famiglia, si considerano residenti stabilmente nella sede estera i familiari del dipendente che soggiornino nella sede per almeno nove mesi all'anno, salvo quanto previsto dalle disposizioni seguenti.
2. Il periodo minimo di soggiorno nella sede estera, che ai sensi del comma 1 costituisce il presupposto per determinare la residenza stabile dei familiari nella sede, è ridotto di un mese per le sedi disagiate e di due mesi per le sedi particolarmente disagiate. Per la individuazione delle sedi disagiate e particolarmente disagiate si fa riferimento al decreto emanato dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, in applicazione dell'art. 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
3. In ogni caso, secondo quanto disposto dall'art. 174, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, i periodi di assenza dalla sede del titolare dell'indennità vengono computati come periodo di soggiorno nella sede dei suoi familiari ai fini del calcolo del periodo necessario a determinare la residenza stabile in tale sede a norma del comma 1.
Note all'art. 2:
- Per il testo dell'intero art. 173 del D.P.R. n. 18/1967 si veda in nota all'art. 1.
- Il testo dell'art. 144 del medesimo D.P.R. n. 18/1967 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) è il seguente:
"Art. 144 (Residenze disagiate). - Con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro sono stabilite le residenze da considerarsi disagiate per la notevole distanza dall'Italia e per le condizioni di vita o di clima e le residenze da considerarsi particolarmente disagiate per più gravose condizioni di vita o di clima.
Il servizio prestato nelle residenze disagiate e particolarmente disagiate è computato, ai fini del trattamento di quiescenza, con un aumento rispettivamente di sei o di nove dodicesimi. Nel servizio suddetto sono computati i periodi di viaggio da una ad altra sede disagiata e il congedo.
Ai fini del computo del servizio in particolare sedi richiesto dagli articoli 107, 122 e 127 il periodo di servizio nelle residenze particolarmente disagiate è valutato con un aumento di sei dodicesimi.
Il personale in servizio nelle residenze particolarmente disagiate è trasferito, a richiesta, dopo due anni di effettiva permanenza nella stessa residenza. Salvo che con il consenso dell'interessato o per particolari esigenze di servizio, il predetto personale non può essere destinato a prestare servizio consecutivamente in altra sede particolarmente disagiata".
- Il testo vigente del quarto comma dell'art. 174, del ripetuto D.P.R. n. 18/1967 è il seguente: "Fermo restando il disposto del sesto comma dell'art. 173, gli aumenti di cui al predetto articolo non sono pagabili fino al giorno in cui ciascun familiare raggiunge nella sede di servizio il titolare dell'indennità. Essi, peraltro, competono dalla data fissata dal secondo comma del presente articolo e anche per i periodi di assenza dalla sede, purché il tempo trascorso fuori dalla sede stessa non ecceda complessivamente i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 173, che non possono comunque essere inferiori ai tre mesi per anno di servizio oltre i periodi di assenza dalla sede del titolare dell'indennità; nel caso in cui l'assenza del familiare ecceda i limiti regolamentari, la sospensione del pagamento degli aumenti ha luogo per il periodo eccedente i limiti stessi. In ogni caso, ai fini del calcolo di indennità, contributi e altri trattamenti economici commisurati all'indennità personale, questa ultima è sempre computata in base ai primi cinque commi dell'art. 173".