DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1990, n. 309

Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-11-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/09/2023)
Testo in vigore dal: 16-9-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 73 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 14, comma 1) 
Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o
                           psicotrope (34) 
 
  1.  Chiunque,  senza  l'autorizzazione  di  cui  all'articolo   17,
coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette  in
vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad  altri,
invia, passa o spedisce in transito,  consegna  per  qualunque  scopo
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui  alla  tabella  I  prevista
dall'articolo 14, e' punito con la reclusione da sei a venti  anni  e
con la multa da euro 26.000 a euro 260.000. (34) (68) 
  1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e'  punito  chiunque,
senza l'autorizzazione di  cui  all'articolo  17,  importa,  esporta,
acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene: 
    a) sostanze stupefacenti  o  psicotrope  che  per  quantita',  in
particolare se superiore ai limiti massimi indicati con  decreto  del
Ministro della salute emanato  di  concerto  con  il  Ministro  della
giustizia  sentita  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   -
Dipartimento  nazionale  per  le  politiche  antidroga,  ovvero   per
modalita' di presentazione, avuto riguardo al peso lordo  complessivo
o  al  confezionamento  frazionato,  ovvero  per  altre   circostanze
dell'azione,  appaiono  destinate  ad  un  uso   non   esclusivamente
personale; 
    b)  medicinali  contenenti  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope
elencate nella tabella II, sezione A, che  eccedono  il  quantitativo
prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite
da un terzo alla meta'. (34) (19) 
  2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo
17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in  commercio
le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e  II  di  cui
all'articolo 14 , e' punito con la reclusione da sei a ventidue  anni
e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000. (34) 
  2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2011, N. 50. 
  3. Le stesse pene  si  applicano  a  chiunque  coltiva,  produce  o
fabbrica  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  diverse  da   quelle
stabilite nel decreto di autorizzazione. (34) 
  4. Quando le condotte di cui al comma  1  riguardano  i  medicinali
ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C  e  D,  limitatamente  a
quelli indicati nel numero  3-bis)  della  lettera  e)  del  comma  1
dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni  di  cui  all'articolo
17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da  un  terzo  alla
meta'. (34) 
  5. Salvo che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque
commette uno dei fatti previsti dal  presente  articolo  che,  per  i
mezzi, la modalita'  o  le  circostanze  dell'azione  ovvero  per  la
qualita' e quantita' delle sostanze, e' di lieve entita',  e'  punito
con le pene della reclusione ((da sei mesi a cinque  anni))  e  della
multa da euro 1.032 a euro 10.329. 
  5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente  ai  reati  di
cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente  o  da
assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice,  con  la
sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta  delle
parti a norma dell'articolo 444 del codice di  procedura  penale,  su
richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora  non
debba concedersi il beneficio della  sospensione  condizionale  della
pena, puo' applicare, anziche' le pene detentive e pecuniarie, quella
del lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo  54  del  decreto
legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  secondo  le  modalita'  ivi
previste. Con la sentenza il giudice  incarica  l'ufficio  locale  di
esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo  svolgimento  del
lavoro di pubblica utilita'. L'ufficio  riferisce  periodicamente  al
giudice. In deroga a quanto  disposto  dal  citato  articolo  54  del
decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di  pubblica  utilita'
ha una  durata  corrispondente  a  quella  della  sanzione  detentiva
irrogata. Esso puo' essere disposto  anche  nelle  strutture  private
autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse.
In caso di violazione degli obblighi connessi  allo  svolgimento  del
lavoro di pubblica utilita', in deroga a quanto previsto  dal  citato
articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del
pubblico ministero o d'ufficio, il  giudice  che  procede,  o  quello
dell'esecuzione, con le formalita' di cui all'articolo 666 del codice
di procedura penale, tenuto conto dell'entita'  dei  motivi  e  delle
circostanze della  violazione,  dispone  la  revoca  della  pena  con
conseguente   ripristino   di   quella   sostituita.   Avverso   tale
provvedimento di revoca e' ammesso ricorso per cassazione, che non ha
effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la
pena per non piu' di due volte. 
  5-ter. La disposizione di cui  al  comma  5-bis  si  applica  anche
nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5,  commesso,
per una sola volta,  da  persona  tossicodipendente  o  da  assuntore
abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e  in  relazione  alla
propria condizione di dipendenza o  di  assuntore  abituale,  per  il
quale il giudice infligga una  pena  non  superiore  ad  un  anno  di
detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo  407,
comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro
la persona. 
  6. Se il fatto e' commesso da tre o piu' persone  in  concorso  tra
loro, la pena e' aumentata. 
  7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a
due terzi per chi si adopera per evitare che  l'attivita'  delittuosa
sia portata a conseguenze  ulteriori,  anche  aiutando  concretamente
l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella sottrazione di
risorse rilevanti per la commissione dei delitti. 
  7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su  richiesta
delle parti, a  norma  dell'articolo  444  del  codice  di  procedura
penale, e' ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto  o
il prodotto, salvo che appartengano  a  persona  estranea  al  reato,
ovvero quando essa non e' possibile, fatta eccezione per  il  delitto
di cui al comma  5,  la  confisca  di  beni  di  cui  il  reo  ha  la
disponibilita'  per  un  valore  corrispondente  a  tale  profitto  o
prodotto. 
 
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AGGIORNAMENTO (34) 
  Successivamente  la  Corte  Costituzionale,  con   sentenza   12-25
febbraio 2014, n. 32 (in G.U. 1ª s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-bis del decreto-legge  30
dicembre 2005, n. 272 (che ha disposto la modifica  della  rubrica  e
dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo e  l'introduzione  dei
commi 1-bis, 2-bis e 5-bis al presente articolo). 
  Inoltre, al punto 6 del "Considerato  in  diritto"  della  sentenza
medesima e' riportato quanto segue: "6.- Stabilito, quindi,  che  una
volta dichiarata l'illegittimita' costituzionale  delle  disposizioni
impugnate riprende applicazione l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del  1990
nel testo anteriore alle modifiche con queste apportate [...]";  tale
testo e' consultabile nella versione multivigente dell'art. 73 - agg.
1. 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il Decreto 11 aprile 2006, (in G.U. 24/4/2006, n. 95), ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "I limiti massimi di cui alla lettera  a)
del comma 1bis dell'art. 73 del Testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,
come modificato da ultimo dalla legge 21 febbraio 2006, n.  49,  sono
quelli indicati nell'ultima colonna dell'elenco allegato al  presente
decreto, costituente parte integrante dello stesso". 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
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AGGIORNAMENTO (68) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 23 gennaio - 8 marzo 2019, n.
40  (in  G.U.   1ª   s.s.   13/03/2019,   n.   11),   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 73, comma 1,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309  (Testo  unico
delle leggi in materia di disciplina degli  stupefacenti  e  sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati  di
tossicodipendenza), nella parte in cui in cui prevede la pena  minima
edittale della reclusione nella misura di otto anni anziche'  di  sei
anni".