DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1990, n. 309

Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-11-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/09/2023)
Testo in vigore dal: 6-6-1993
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 80. 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 18, comma 1) 
                        Aggravanti specifiche 
  1. Le pene previste per i  delitti  di  cui  all'articolo  73  sono
aumentate da un terzo alla meta': 
     a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti  e  psicotrope  sono
consegnate o comunque destinate a persona di eta' minore; 
     b) nei casi previsti dai numeri 2), 3)  e  4)  del  primo  comma
dell'art. 112 del codice penale; 
     c) per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella
commissione  del  reato,   persona   dedita   all'uso   di   sostanze
stupefacenti o psicotrope; 
     d) se il fatto e' stato commesso da persona armata o travisata; 
     e) se le sostanze stupefacenti o psicotrope  sono  adulterate  o
commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la  potenzialita'
lesiva; 
     f) se  l'offerta  o  la  cessione  e'  finalizzata  ad  ottenere
prestazioni sessuali da parte di persona tossicodipendente; 
     g) se l'offerta o la cessione e'  effettuata  all'interno  o  in
prossimita' di scuole di ogni ordine o  grado,  comunita'  giovanili,
caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione
dei tossicodipendenti. 
  2. Se il fatto riguarda quantita' ingenti di sostanze  stupefacenti
o psicotrope, le pene sono aumentate dalla meta' a due terzi; la pena
e' di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi  1,
2  e  3  dell'art.  73  riguardano  quantita'  ingenti  di   sostanze
stupefacenti o psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla  lettera
e) del comma 1. 
  3. Lo stesso aumento  di  pena  si  applica  se  il  colpevole  per
commettere il delitto o per  conseguirne  per  se'  o  per  altri  il
profitto, il prezzo o l'impunita' ha fatto uso di armi. 
  4. Si applica la disposizione del secondo comma dell'art.  112  del
codice penale. 
  5. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1993, N. 171 A SEGUITO  DI
REFERENDUM POPOLARE)).