DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1990, n. 309

Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-11-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/09/2023)
Testo in vigore dal: 8-8-2009
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 75-bis 
           Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica 
 
  1.  Qualora  in  relazione  alle  modalita'  od  alle   circostanze
dell'uso, dalla condotta di cui al comma  1  dell'articolo  75  possa
derivare  pericolo  per  la  sicurezza  pubblica,  l'interessato  che
risulti gia' condannato, anche non definitivamente, per reati  contro
la  persona,  contro  il  patrimonio  o  per  quelli  previsti  dalle
disposizioni  del  presente  testo  unico   o   dalle   norme   sulla
circolazione stradale, oppure sanzionato per violazione  delle  norme
del presente testo unico o destinatario di misura di prevenzione o di
sicurezza, puo' essere inoltre sottoposto ((...)) ad una o piu' delle
seguenti misure: 
    a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso  il
locale ufficio della Polizia di Stato o presso il  comando  dell'Arma
dei carabinieri territorialmente competente; 
    b) obbligo di rientrare nella  propria  abitazione,  o  in  altro
luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di  non  uscirne
prima di altra ora prefissata; 
    c) divieto di frequentare determinati locali pubblici; 
    d) divieto di allontanarsi dal comune di residenza; 
    e) obbligo di comparire  in  un  ufficio  o  comando  di  polizia
specificamente indicato, negli  orari  di  entrata  ed  uscita  dagli
istituti scolastici; 
    f) divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore. 
  (( l-bis. La durata massima delle misure  di  cui  al  comma  1  e'
fissata in due anni per quelle indicate nelle lettere a), b), c),  d)
ed e) e in quattro anni per quella indicata nella lettera f) )). 
  2. Il questore, ricevuta copia del decreto con il  quale  e'  stata
applicata una delle  sanzioni  di  cui  all'articolo  75,  quando  la
persona si trova nelle condizioni di cui al comma 1, puo' disporre le
misure di cui al medesimo comma, con provvedimento motivato,  che  ha
effetto dalla  notifica  all'interessato,  recante  l'avviso  che  lo
stesso  ha  facolta'  di  presentare,  personalmente  o  a  mezzo  di
difensore,  memorie  o  deduzioni  al  giudice  della  convalida.  Il
provvedimento e' comunicato entro quarantotto ore dalla  notifica  al
giudice di pace competente per territorio in relazione  al  luogo  di
residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato. Il  giudice,
se ricorrono i presupposti di cui al comma 1, dispone con decreto  la
convalida nelle successive quarantotto ore. 
  3. Le misure, su istanza  dell'interessato,  sentito  il  questore,
possono essere modificate o revocate dal giudice di pace  competente,
qualora  siano  cessate  o  mutate  le  condizioni   che   ne   hanno
giustificato l'emissione. Le  prescrizioni  possono  essere  altresi'
modificate, su richiesta del questore, qualora risultino aggravate le
condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. In tal caso, con la
richiesta di modifica, il questore deve avvisare l'interessato  della
facolta' prevista dal comma 2. Il ricorso per  cassazione  contro  il
provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo. 
  4. Il decreto di revoca dei provvedimenti di cui  all'articolo  75,
adottato quando l'interessato risulta essersi  sottoposto  con  esito
positivo al  programma  di  cui  al  comma  2  dell'articolo  75,  e'
comunicato al  questore  e  al  giudice  ai  fini  della  revoca  dei
provvedimenti eventualmente emessi ai sensi del presente articolo. Il
giudice provvede senza formalita'. 
  5. Della sottoposizione con esito positivo  al  programma  e'  data
comunicazione al questore in relazione al disposto di cui al comma  8
dell'articolo 75. 
  6. Il contravventore anche solo ad una delle disposizioni del comma
1 del presente articolo e' punito con l'arresto  da  tre  a  diciotto
mesi. 
  7. Qualora l'interessato sia minorenne, competente a provvedere  ai
sensi dei commi da 2 a 4 e' il Tribunale per i minorenni, individuato
in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio. 
                                                                 (42) 
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AGGIORNAMENTO (42) 
  Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 20 aprile - 6
maggio 2016, n. 94 (in G.U. 1ª s.s. 11/05/2016, n. 19) ha  dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  4-quater  del  D.L.   30
dicembre 2005, n. 272,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  21
febbraio 2006, n. 49 (che ha introdotto il presente articolo).