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LEGGE 3 aprile 1989, n. 123

Riordino e finanziamento dell'Istituto nazionale di studi verdiani.

note: Entrata in vigore della legge: 26/04/1989
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Testo in vigore dal:  26-4-1989

Art. 3

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, che lo sceglie nell'ambito di una terna di note personalità di cultura, designate dal comitato di settore per gli istituti culturali del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
2. Il presidente dura in carica cinque anni; ha la rappresentanza legale dell'Istituto ed è organo esecutivo delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione. Presiede il consiglio stesso.