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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1989, n. 248

Modificazioni ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di ordinamento penitenziario e misure privative e limitative della libertà, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.

note: Entrata in vigore del decreto: 22/7/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/1989)
Testo in vigore dal:  24-7-1989
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Art. 11

1. L'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
"Art. 46 (Lavoro all'esterno). - L'ammissione dei condannati e degli internati al lavoro all'esterno è disposta dalle direzioni solo quando ne è prevista la possibilità nel programma di trattamento e solo quando il provvedimento sia stato approvato dal magistrato di sorveglianza ai sensi del comma 4 dell'art. 21 della legge.
L'ammissione degli imputati al lavoro all'esterno, disposta dalle direzioni su autorizzazione della competente autorità giudiziaria ai sensi del comma 2 dell'art. 21 della legge, è comunicata al magistrato di sorveglianza.
La direzione dell'istituto deve motivare la richiesta di approvazione del provvedimento o la richiesta di autorizzazione all'ammissione al lavoro all'esterno, anche con riguardo all'opportunità della previsione della scorta, corredandola di tutta la necessaria documentazione.
Il magistrato di sorveglianza o l'autorità giudiziaria procedente, a seconda dei casi, nell'approvare il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno del condannato o internato o nell'autorizzare l'ammissione al lavoro all'esterno dell'imputato, deve tener conto del tipo di reato, della durata, effettiva o prevista, della misura privativa della libertà e della residua parte di essa, nonché dell'esigenza di prevenire il pericolo che l'ammesso al lavoro all'esterno commetta altri reati.
I detenuti e gli internati ammessi al lavoro all'esterno indossano abiti civili; ad essi non possono essere imposte manette.
La scorta dei detenuti e degli internati ammessi al lavoro all'esterno, qualora sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza, è effettuata dal personale del Corpo degli agenti di custodia con le modalità stabilite dal Ministero.
L'accompagnamento dei minori ai luoghi di lavoro esterno, qualora sia ritenuto necessario per motivi di sicurezza, può essere effettuato da personale civile dell'amministrazione penitenziaria.
Al fine di consentire l'assegnazione dei detenuti e degli internati al lavoro all'esterno il Ministero, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce forme di collegamento e di collaborazione tra le direzioni degli istituti e gli uffici provinciali del lavoro. Gli
((ispettori distrettuali e))
le direzioni degli istituti stabiliscono rapporti con gli organi collegiali locali per l'impiego ed, in particolare, richiedono alle competenti commissioni circoscrizionali per l'impiego, di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, di disciplinare le modalità cui la sezione circoscrizionale deve attenersi per promuovere l'offerta di adeguati posti di lavoro da parte di imprese che, in possesso dei requisiti indicati dalle direzioni stesse, appaiono idonee a collaborare al trattamento penitenziario dei detenuti e degli internati da ammettere al lavoro all'esterno.
L'ispettore distrettuale impartisce disposizioni alle direzioni degli istituti del distretto per favorire la piena occupazione dei posti di lavoro disponibili all'esterno.
I datori di lavoro dei detenuti o internati sono tenuti a versare alla direzione dell'istituto la retribuzione, al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti, dovuta al lavoratore e l'importo degli eventuali assegni familiari sulla base della documentazione inviata dalla direzione.
I datori di lavoro devono dimostrare alla stessa direzione l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale.
I detenuti e gli internati ammessi al lavoro all'esterno esercitano i diritti riconosciuti ai lavoratori liberi, con le sole limitazioni che conseguono agli obblighi inerenti alla esecuzione della misura privata della libertà.
L'ammissione al lavoro all'esterno per lo svolgimento di lavoro autonomo può essere disposta, ove sussistano le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 21 della legge, solo se trattasi di attività regolarmente autorizzata dagli organi competenti ed il detenuto o l'internato dimostri di possedere le attitudini necessarie e si possa dedicare ad essa con impegno professionale. Il detenuto o l'internato è tenuto a versare alla direzione dell'istituto l'utile finanziario derivante dal lavoro autonomo svolto e su di esso vengono effettuati i prelievi ai sensi del primo comma dell'art. 24 della legge.
Nel provvedimento di assegnazione al lavoro all'esterno devono essere indicate le prescrizioni che il detenuto o internato deve impegnarsi per iscritto ad osservare durante il tempo da trascorrere fuori dall'istituto, nonché quelle relative agli orari di uscita e di rientro. In particolare l'orario di rientro deve essere fissato all'interno di una fascia oraria che preveda l'ipotesi di ritardo per forza maggiore. Scaduto il termine previsto da tale fascia oraria viene inoltrato a carico del detenuto rapporto per il reato previsto dall'art. 385 del codice penale.
La direzione dell'istituto provvede a consegnare al detenuto o internato ed a trasmettere al Ministero, all'ispettore distrettuale ed al direttore del centro di servizio sociale copia del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno, dandone notizia all'autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui si dovrà svolgere il lavoro all'esterno.
Le eventuali modifiche delle prescrizioni e la revoca del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno sono comunicate al Ministero ed inoltre al magistrato di sorveglianza, per i condannati e gli internati, o alla autorità giudiziaria precedente, per gli imputati.
I controlli di cui al comma 3 dell'art. 21 della legge sono diretti a verificare che il detenuto o l'internato osservi le prescrizioni dettategli e che il lavoro si svolga nel pieno rispetto dei diritti e della dignità.
La disposizione di cui al comma 3 dell'art. 21 della legge si applica anche nel caso di ammissione al lavoro all'esterno per svolgere un lavoro autonomo.
Quando il lavoro si svolge presso imprese pubbliche, il direttore dell'istituto stabilisce precisi accordi con i responsabili di dette imprese, per la immediata segnalazione alla direzione dell'istituto stesso di eventuali comportamenti del detenuto o internato lavoratore che richiedano interventi di controllo".