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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1988, n. 43

Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-3-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/1999)
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Testo in vigore dal:  1-7-1999
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Art. 73

Versamento delle somme riscosse per versamenti diretti
1. Entro il quinto giorno successivo allo scadere di ogni decade del mese, il concessionario versa, distintamente per imposta, alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato ed alle casse degli enti destinatari, l'ammontare delle somme affluite nella decade stessa per i versamenti diretti al netto delle somme oggetto di dilazione e di sgravio a norma degli articoli 62, comma 2, e 86, comma 5. Nello stesso termine versa, tramite postagiro, le somme per le quali sia pervenuta la comunicazione dell'accreditamento da parte dell'uffico dei conti correnti postali.
2. I concessionari indicati all'articolo 31, comma 1, lettere a) e b), devono versare presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato esclusivamente in contanti o con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 230 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, le somme riscosse a titolo di imposte erariali escluse quelle affluite aul conto corrente postale vincolato a favore dello Stato che devono essere versate solo tramite postagiro.
3. Quando l'ultimo giorno della seconda decade del mese cade in giorno non lavorativo, i concessionari devono contabilizzare le ritenute alla fonte riscosse il primo giorno lavorativo della terza decade come se introitate nella decade precedente; la stessa disposizione vale per le ritenute per le quali in tal giorno è pervenuta la comunicazione dell'accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali.
4. Entro i cinque giorni successivi alle scadenze previste dal comma 1, il concessionario trasmette alla competente ragioneria provinciale dello Stato una distinta in triplice esemplare, riepilogativa dei versamenti effettuati separatamente per ciascuna imposta, due dei quali vengono restituiti con visto di ricevuta.
5. Nella distinta riepilogativa dei versamenti diretti deve essere indicato l'importo complessivo delle somme riscosse, l'importo della commissione e della ripartizione, ove occorra, fra gli enti destinatari degli importi di rispettiva spettanza e delle relative quote di commissioni.
6. Nella distinta devono essere annotati gli estremi delle quietanze di tesoreria e delle quietanze emesse dalle casse degli enti destinatari. Se il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale, nella distinta debbono essere annotati gli estremi di tale versamento.
7. Gli interessi maturati sul conto corrente vincolato di cui all'articolo 7, comma 4, devono essere versati alla prima scadenza successiva alla comunicazione dell'avvenuto accreditamento.
((19))


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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 ha disposto (con l'art. 68, comma 1) che "Salvo quanto previsto dagli articoli 58 e 59, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Tale abrogazione non opera limitatamente al rinvio contenuto nell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237".