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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1988, n. 395

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-90.

note: Entrata in vigore del decreto: 10/09/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/1995)
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Testo in vigore dal:  10-9-1988

Art. 11

Assemblea del personale
1. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalle vigenti disposizioni, il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per dieci ore annue pro-capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee, che possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette, singolarmente o congiuntamente, dagli organismi rappresentativi dei dipendenti dell'unità amministrativa di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93,. L'ordine del giorno deve riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.
3. La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate all'amministrazione con preavviso scritto da effetuarsi di norma almeno tre giorni prima.
4. La rilevazione dei partecipanti è effettuata a cura dei responsabili delle singole unità amministrative.
5. Le modalità necessarie per assicurare durante lo svolgimento delle assemblee il funzionamento dei servizi essenziali sono stabilite dall'amministrazione, di intesa con i promotori dell'assemblea.
Nota all'art. 11:
L'art. 25 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, dispone quanto segue:
"Art. 25 (Organismi rappresentativi dei dipendenti). - Organismi rappresentativi dei dipendenti delle pubblica amministrazioni possono essere costituiti, ad iniziativa dei dipendenti medesimi, nelle unità amministrative che verranno specificate con gli accordi sindacali di cui alla presente legge, nell'ambito delle associazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che abbiano titolo a partecipare agli accordi sindacali di cui alla presente legge".