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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 574

((Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.))

note: Entrata in vigore del decreto: 9-11-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/10/2022)
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Testo in vigore dal:  11-11-2022
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Art. 36-bis

1. Nella circoscrizione di Bolzano gli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione forense hanno luogo presso la sezione distaccata in Bolzano della corte d'appello di Trento. Fermo restando quanto previsto
((dalla disciplina legislativa statale vigente))
, la commissione esaminatrice è composta di quattro membri titolari e quattro supplenti, che conoscano adeguatamente la lingua italiana e la lingua tedesca. Due membri devono appartenere al gruppo di lingua italiana e due al gruppo di lingua tedesca.
((Nell'ambito della commissione esaminatrice, il componente docente può essere nominato, come membro titolare o supplente, anche tra i docenti di materie giuridiche italiane presso università austriache che abbiano concluso un accordo con un'università italiana ai sensi dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla collaborazione interuniversitaria, firmato a Vienna il 20 agosto 1982, al quale è stata data esecuzione con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1983, n. 98.))