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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 305

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/07/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
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Testo in vigore dal:  16-7-1999
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentite le commissioni paritetiche per le norme di attuazione previste dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Udito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Nella regione Trentino-Alto Adige sono istituite due sezioni di controllo della Corte dei conti, aventi sede rispettivamente in Trento ed in Bolzano,
(( . . . ))
.
((
2. Ciascuna sezione di controllo è costituita da un presidente di sezione, che la presiede, e da magistrati assegnati agli uffici di controllo.
2-bis. Nella stessa regione le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e le relative procure, istituite dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, hanno sede nei capoluoghi delle province di Trento e di Bolzano.
2-ter. Per le sezioni e per la procura con sede a Bolzano è istituito il ruolo locale del personale amministrativo indicato nella tabella D di cui al comma successivo.
2-quater. Alle sezioni ed alle procure sono assegnate le dotazioni organiche di magistrati, dirigenti, funzionari ed impiegati indicati nelle tabelle A, B, C e D, allegate al presente decreto. I magistrati di cui alle tabelle A e C, nonché i dirigenti di cui alle tabelle B e D sono collocati in posizione di fuori ruolo. Al personale di cui alle tabelle C e D si applicano le disposizioni contenute nel titolo II del presente decreto.
2-quinquies. Per la copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche di cui alla tabella B, il commissario del Governo per la provincia di Trento provvede all'espletamento dei concorsi su richiesta del Presidente della Corte dei conti.
2-sexies. Alla modifica delle suddette tabelle si provvede osservando le procedure previste dall'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
))