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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1988, n. 396

Norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 10/09/1988
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Testo in vigore dal:  10-9-1988

Art. 2

1. Il fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, assume la configurazione di "Ispettorato generale per l'amministrazione del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie". Esso svolge le funzioni di cui agli articoli 5 e seguenti della legge 16 aprile 1987, n. 183.
2. Al predetto Ispettorato generale, anche in relazione a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 8 della predetta legge n. 183, è preposto un dirigente generale di livello C del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato con funzioni di ispettore generale capo. Al dirigente superiore e ai due primi dirigenti di cui allo stesso art. 8 della legge n. 183 sono attribuite, rispettivamente, le funzioni di capo servizio e di direttore di divisione.
3. Con decreto del Ministro del tesoro potranno essere apportate integrazioni alla struttura organizzativa del fondo di rotazione, come determinata con il regolamento di cui all'art. 8 della stessa legge n. 183, in relazione ad esigenze di accorpamento di funzioni omogenee attualmente svolte dagli ispettorati generali della Ragioneria generale dello Stato.
Nota all'art. 2:
Si riportano, qui di seguito, i testi degli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183:
"Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. È istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie", nel quale sono versate:
a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operatività del fondo di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore del'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'articolo 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748".
"Art. 6 (Erogazioni del fondo). - 1. Il fondo di rotazione di cui all'articolo 5, su richiesta delle competenti amministrazioni e nei limiti delle quote indicate dal CIPE ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), eroga alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori pubblici e privati interessati la quota di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione dei programmi di politica comunitaria e può altresì concedere ai soggetti titolari dei progetti compresi nei programmi medesimi, che ne facciano richiesta nei modi stabiliti dal regolamento, anticipazioni a fronte dei contributi spettanti a carico del bilancio delle Comunità europee.
2. L'insieme della quota e della anticipazione di cui al comma 1, erogato a ciascun operatore pubblico o privato, non può superare il 90 per cento di quanto complessivamente spettante a titolo di contributi nazionali e comunitari. Al relativo saldo a conguaglio il fondo di rotazione provvede a seguito della certificazione, da parte dell'amministrazione competente, dell'avvenuta attuazione del progetto. Sulle anticipazioni di cui al comma 1 è trattenuto l'interesse del 5 per cento sino alla data della certificazione sopraindicata.
3. In caso di mancata attuazione del progetto nel termine da esso previsto, o espressamente prorogato, l'amministrazione competente è tenuta a provvedere al recupero ed alla restituzione al fondo di rotazione delle somme erogate e anticipate con la maggiorazione di un importo pari al tasso ufficiale di sconto in vigore nel periodo intercorso tra la data della erogazione e la data del recupero, nonché delle eventuali penalità. Al recupero si applicano le norme vigenti per la riscossione esattoriale delle imposte dirette dello Stato.
4. Restano salve le attribuzioni delle amministrazioni e degli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748".
"Art. 7 (Informazione finaziaria). - 1. Il fondo di rotazione, di cui all'articolo 5, assicura la raccolta e la elaborazione dei dati contabili concernenti i flussi finanziari delle Comunità europee riguardanti l'Italia e quelli nazionali ad essi collegati.
2. Per le finalità di cui al comma 1 affluiscono al fondo di rotazione, a cura della rappresentanza permanente di Italia presso le Comunità europee e di tutte le amministrazioni ed enti interessati, i dati ed ogni altro utile elemento relativo ai flussi finanziari, di cui allo stesso comma 1.
3. Al fondo di rotazione sono altresì comunicati, a cura di tutte le amministrazioni statali, regionali e delle province autonome, competenti all'attuazione delle politiche comunitarie, gli elementi relativi alle provvidenze comunitarie ed a quelle interne ad esse collegate, distintamente per ciascuno dei fondi comunitari cui fanno capo, con indicazione delle azioni finanziate, dei destinatari, dello stato dei progetti e di ogni altra utile notizia.
4. Le modalità per l'espletamento delle procedure di raccolta e di elaborazione dei dati saranno rese note alle amministrazioni ed agli enti interessati dal fondo di rotazione, che curerà all'occorrenza ogni iniziativa, anche presso la Commissione delle Comunità europee, per acquisire le ulteriori notizie ritenute necessarie.
5. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, pubblica ogni due mesi un bollettino del fondo di rotazione, contenente l'ammontare e la provenienza dei fondi e i finanziamenti erogati".
"Art. 8 (Regolamento del fondo di rotazione). - 1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie, il regolamento del fondo di rotazione di cui all'articolo 5, per la determinazione, secondo criteri di efficienza, della sua struttura organizzativa e delle procedure amministrative concernenti le distinte sezioni finanziaria e conoscitiva.
2. Al fondo di rotazione è preposto, per la durata di cinque anni prorogabile una sola volta fino a dieci anni, un funzionario con qualifica di dirigente generale appartenente al ruolo dei servizi centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, nominato dal Ministro del tesoro e collocato fuori ruolo. Detto funzionario è coadiuvato da un dirigente superiore e da due primi dirigenti, anch'essi appartenenti al ruolo dei servizi centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.
3. Sono apportate le necessarie variazioni nelle funzioni indicate al quadro 1 della tabella 7 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
4. È destinato al fondo di rotazione personale non dirigenziale della Ragioneria generale dello Stato nei limiti dell'organico determinato col decreto indicato nel comma 1. In non più del 50 per cento dei posti previsti per tale organico può essere utilizzato personale comandato da altre amministrazioni statali interessate".