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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1988, n. 175

Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-6-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/1999)
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Testo in vigore dal:  10-6-1997
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Art. 20


(( (Ispezioni).

1. Ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali locali, definite dalla vigente legislazione, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce criteri e metodi per l'effettuazione delle ispezioni. Le ispezioni sono effettuate avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), dell'ISPESL e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e possono essere integrate, previa designazione dell'amministrazione di appartenenza, con personale tecnico appartenente ad altre pubbliche amministrazioni.
2. Il personale di cui al comma 1, operante secondo direttive emanate dal Ministro dell'ambiente, può accedere a tutti gli impianti e le sedi di attività e richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento e dell'atto di incarico rilasciato dal Ministero dell'ambiente. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo.
3. Per le ispezioni di cui al presente articolo e per i relativi compensi al personale incaricato è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni annui, a decorrere dal 1997, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al quale altresì affluiscono le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 21, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo capitolo)).

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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 gennaio 1994, n. 61, ha disposto (con l'art. 2-ter, comma 3) che "Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, sono abrogati gli articoli 14, 15, 16, comma 1, lettera a), 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175".